Lo snodo importante attraverso cui si sviluppa l’organizzazione della scuola è certamente rappresentato, all’inizio di ogni anno scolastico, dalla definizione dell’orario scolastico.
Non si può non sottolineare come esso rappresenti uno strumento di programmazione dell’attività della scuola nel quale si indicano quando si tengono le lezioni, e, per ciascuna classe, quali docenti tengono le lezioni e in quali giorni.
La definizione di un orario equilibrato che non scontenti nessuno potrà sicuramente essere visto come un indice di buona collaborazione e soprattutto di qualità della vita lavorativa a scuola.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che diventa fondamentale definire l’orario scolastico in modo da ottenere un’organizzazione efficace e che eviti conflitti fra i docenti e venga incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie,
Non è condivisibile l’assunto che essendo una competenza del Dirigente Scolastico esso sia sottratto all’intervento del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto; tale esigenza, infatti, nasce dal fatto che un orario scolastico non fornisce soltanto l’orario delle lezioni, ma include anche i momenti di pianificazione e di sviluppo professionale dei docenti.
L’utilizzo ormai consolidato di software nella definizione dell’orario, non può essere presa a scusante e giustificativa per il mancato coinvolgimento degli organi collegiali perchè in ogni caso il sistema informatico tiene conto delle variabili che vengono previste da chi è incaricato di sviluppare l’orario delle lezioni.
Le problematiche e i conflitti che accedono alla definizione dell’orario, sono rappresentate principalmente da :
- pianificazione delle tempistiche, che richiede un bilanciamento delle necessità tanto degli studenti quanto dei docenti;
- simultaneità delle classi, dal momento che spesso si rischiano accavallamenti ed è necessario tenere in considerazione i tempi di spostamento fra sedi diverse della scuola, ove presenti;
- sovrapposizione degli orari, più comune se un docente insegna più discipline in più classi e se ci sono tante classi di cui definire l’orario;
- utilizzo dei laboratori scolastici, conflitto dovuto alle limitate risorse e risolvibile con un’adeguata e anticipata programmazione degli accessi.
- docenti in servizio in più scuole
- e altro ancora
Uno degli elementi importanti di cui occorre tener conto nella definizione dell’orario scolastico è quello degli obblighi contrattuali dei docenti. Infatti, per esempio, il CCNL del 1995 stabilisce, all’articolo 42, che l’insegnante ha l’obbligo di vigilanza nei cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni, nonché l’uscita degli alunni.
Spesso, in occasione di infortuni degli alunni nel cosiddetto “cambio dell’ora”, i docenti sono coinvolti nell’accertamento delle responsabilità dei danni causati sotto la loro sorveglianza, a meno che possano provare di non aver potuto impedire il fatto, nonché se il danno è causato da azioni repentine o imprevedibili. Il docente è anche responsabile dei danni causati dagli studenti nel momento in cui egli lascia l’aula senza adeguata sorveglianza, motivo per cui tale elemento deve essere tenuto in debita considerazione nella definizione dell’orario.
Accanto a tali necessità, occorre anche tener conto che l’orario del personale docente si articola in almeno cinque giorni settimanali, non può essere svolto per più di sei ore giornaliere e meno di due e deve basarsi su funzionalità del servizio e criteri didattici.
Ma non solo, sia il Consiglio di istituto che il Collegio dei docenti, possono indicare, nell’ambito delle rispettive competenze, alcuni criteri di cui tener conto nella predisposizione dell’orario scolastico.
A tal fine, ricordiamo che, per esempio, occorrerà tener conto dell’insegnamento della religione cattolica, degli insegnanti con più scuole o spezzoni; insegnanti con prestazione lavorativa a tempo parziale, dell’utilizzo degli spazi comuni della scuola. la necessità di distribuire in modo equilibrato le materie su base giornaliera e settimanale, alternare materie teoriche e pratiche nel corso della giornata, con le seconde preferibilmente nelle ultime ore di lezione, nella scuola primaria, stabilire un massimo di sei ore settimanali per la mensa, nella scuola secondaria, stabilire due ore consecutive per materie quali educazione fisica, lettere e matematica, svolgere le materie con due sole ore settimanali in due diverse giornate, nella scuola secondaria, stabilire una rotazione annuale del giorno libero, nel caso sia richiesto da più docenti.
Relativamente al limite massimo delle sei ore di servizio continuativo, si precisa che la questione non può che essere inserita in un regolamento interno che appunto preveda un orario massimo giornaliero di lavoro che il docente non può superare tenendo conto di numerosi fattori, come il numero delle classi, la materia insegnata, gli impegni collegiali etc.
Vogliamo con l’occasione ricordare che molta attenzione deve essere riservata alla previsione “dell’ora buca” per il personale docente. Si tratta di quell’arco temporale in cui il docente è costretto a restare a scuola, per cui è a disposizione della stessa istituzione.
Ebbene, le normative indicano che queste ore dovrebbero essere retribuite, una pratica spesso trascurata nelle scuole.
L’articolo 2107 del codice civile definisce l’orario di lavoro come segue: “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Da ciò si deduce che ogni ora di lavoro oltre quelle stabilite dal contratto dovrebbe essere considerata come ora straordinaria e quindi retribuita.
Inoltre, la Direttiva 1993/104/CE definisce la prestazione lavorativa come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Questa definizione è stata confermata anche dal D.Lgs. n. 66/2003.
Infine, la Corte di Cassazione ha stabilito con una sentenza (17511 del 27.07.2010) che il dipendente pubblico con ore buca nel proprio orario di servizio deve essere retribuito.
Altre situazioni potrebbero riguardare l’orario di servizio per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni, o per chi usufruisce della legge 104/92, o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola.
In ultimo, ma certamente non meno importante, occorre tener conto anche di eventuali situazioni particolari rappresentate dai docenti, preferibilmente per iscritto al dirigente scolastico.
Una volta delineati tali presupposti, far riferimento alla normativa che delinea alcuni presupposti per la definizione dell’organico.
In particolare, si evidenzia come l’art.28 del CCNL del 19 aprile 2018 specifica anche che l’orario di servizio, relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
All’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 è sancito che “il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, procede alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e dal collegio dei docenti.
Non di meno, sembra opportuno ricordare anche la nota MIUR 285 del 5 settembre 2016 in cui è specificato che i docenti tutti, indipendentemente dalla tipologia di posto assegnato, entrano a far parte “di un’unica comunità di pratiche che progetta e realizza le attività” e che “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”.
Altro aspetto dibattuto è rappresentato dalla impossibilità di cambiare l’orario scolastico.
L’orario di servizio dei docenti può essere riarticolato in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti. Questo non vuol dire che debba essere possibile modificare l’orario per l’assunzione di un supplente per una sostituzione temporanea, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell’orario ancora provvisorio qualora si tratti di permettere ad un docente a tempo determinato il completamento di orario, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Roma ove si precisa che “L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio”
Dall’analisi sopra esposta, è chiaro ed evidente che di fronte ad un simile caos diventi sempre più difficile individuare come illegittimo un determinato orario, a maggior ragione se viziato da scelte del tipo: “4 giorni con ore terminali” oppure “tre giorni consecutivi con ingresso in prima ora”. E’ altrettanto chiaro che la complessità dell’orario spesso non riesce a consentire a chi lo crea di essere equilibrato e stabilire il giusto mix tra criteri, rispetto delle norme e equità di trattamento tra i docenti.
Ed è questo il motivo, per il quale un intervento del Consiglio di istituto (limitatamente alle proprie competenze) e del Collegio dei docenti, determini per il dirigente scolastico la necessità di fissare delle regole interne che siano ampiamente condivise e votate.
In funzione delle regole, l’orario potrà essere più difficilmente visto come oggetto di vessazione e parimenti chi lo formula dovrà attenzionarle scrupolosamente seppure con qualche eccezione. Se, ad esempio, si vota in collegio che possano esserci al più 2 ore buche, il docente potrà appellarsi qualora ci sia una terza ora buca. In mancanza di un regolamento interno anche una sola ora buca rappresenta oggetto di contestazione viste le numerose sentenze.
Anche l’ora di spostamento tra i due plessi potrà essere oggetto di richieste di remunerazione. Il docente addirittura userà un mezzo proprio per spostarsi in una sede di lavoro diversa dalla sede centrale impiegando del tempo che secondo varie sentenze va remunerato. Per evitare situazioni del genere è bene che l’orario venga formulato in modo da evitare spostamenti tra plessi in giornata.
Assistiamo, invece, ad innumerevoli casi di orari combinati in modo tale da configurare una vera e propria vessazione per il docente e soprattutto per il più debole. Ad esempio capita che chi formula l’orario stabilisca delle regole non scritte da nessuna parte e quindi impugnabili, per giustificare delle ore buche o situazioni di disparità.
Resta inteso che la formulazione dell’orario spetta al dirigente (con le modalità sopra espresse) e ogni altra delega a docenti che se ne occupano se questi sono pagati, configura un illecito poiché il dirigente spenderebbe delle somme del FIS per un lavoro che dovrebbe fare lui stesso.