LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E ALLA RISCOSSIONE DEGLI ARRETRATI: NOVITA’ DA PARTE DEL MEF-

CON IL TERMINE “RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA” SI INDICA IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO, A SEGUITO DI DOMANDA DA PARTE DELL’INTERESSATO, PROCEDE AL RICONOSCIMENTO E ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO, OSSIA DEL SERVIZIO NON DI RUOLO 

LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, IN TERMINI DI SERVIZI RICONOSCIBILI, BENEFICI, PASSAGGI DI RUOLO E PASSAGGI DA ALTRA AMMINISTRAZIONE, SONO:

 DOCENTI –

 D.L. 370/70 CONVERTITO IN LEGGE 576/70 E MODIFICATO CON D.P.R. 417/74, LEGGE 327/75, T.U. D.L.VO 297/94 ARTT. 485 E SEGG

 PERSONALE ATA –

 D.P.R. 3/57 , D.L. 370/70, D.P.R. 420/74, L. 463/78, D.P.R. 399/88, D.L.VO 297/94 ARTT. 569 E 570, ART. 44 CCNL 29/11/2007

 PASSAGGI DI RUOLO O DI PROFILO –

D.P.R. 417/74, L. 312/80, D.P.R. 345/83 ART. 6, D.P.R. 399/88 , T.U. 297/94 ART. 487

 PASSAGGI DA ALTRA AMMINISTRAZIONE E VICEVERSA – ART. 3 L. 537/93

IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI RUOLO PUÒ RICHIEDERE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOPO AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA; I SUOI EFFETTI DECORRONO QUINDI DALLA CONFERMA IN RUOLO (1 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO OVVERO, NEL CASO DEL PERSONALE ATA, DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO AI FINI ECONOMICI E COMUNQUE DOPO CONFERMA IN RUOLO). IL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA VA IN PRESCRIZIONE SE NON VIENE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI 10 ANNI PREVISTO DALL’ART. 2946 DEL CODICE CIVILE. LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE – ART. 2935 DEL CODICE CIVILE (DATA DELLA CONFERMA IN RUOLO). IL DIRITTO A PERCEPIRE EVENTUALI ARRETRATI SPETTANTI SULLA BASE DI UNA RICOSTRUZIONE AVVENUTA A SEGUITO DI UNA DOMANDA TARDIVA, SI PRESCRIVEVA, INVECE, A DECORRERE DAI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA DATA DELLA DOMANDA PRESENTATA. (VEDERE SEGUITO DELL’ARTICOLO PER MODIFICA APPORTATA DAL MEF)

OLTRE ALLA PRESCRIZIONE DECENNALE (CHE COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO) ESISTE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI ASSEGNI. CIOÈ, LADDOVE UN RICONOSCIMENTO DI SERVIZI PREVEDA IL PAGAMENTO DI COMPETENZE ARRETRATE, QUESTE NON POTRANNO RIGUARDARE PERIODI ANTERIORI AI 5 ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 2948 C.C., ART. 2, LEGGE 428/1985).

SU TALE PROBLEMATICA DELLA PRESCRIZIONE E’ INTERVENUTO RECENTEMENTE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE, CON CIRCOLARE N.27 DEL 6.10.2017,  HA PRECISATO CHE:

A) FERMO RESTANDO LA PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (IL TERMINE DECORRE DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO, PER CUI, PER ESEMPIO, IL DOCENTE IMMESSO IN RUOLO IL 1.9.2015 E CONFERMATO IL 1.9.2016, POTRA’ SEMPRE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO AI FINI DELLA CARRIERA PURCHE’ PRESENTI, NEL PERIODO DAL 1^ SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO- EX LEGGE 107, DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 31.8.2026 – .

B) IL DIRITTO, INVECE, AD OTTENERE LA RISCOSSIONE DEGLI ARRETRATI SI PRESCRIVE ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO (NEL CASO SOPRA ESPOSTO IL DOCENTE POTRA’ OTTENERE GLI ARRETRATI PURCHE’ PRODUCA DOMANDA, SEMPRE NEL PERIODO 1^ SETTEMBRE – 31 .DICMBRE, ENTRO IL 31.8.2021)

C) LA SCUOLA DOVRA’ EMETTERE IL DECRETO ENTRO 90 GIORNI DECORRENTI DAL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. (NEL CASO SOPRA ESPOSTO SE IL DOCENTE CONFERMATO IN RUOLO IL 1^ SETTEMBRE 2016 PRESENTA DOMANDA IL 1.11.2016, LA SCUOLA DOVRA’ EMETTERE IL PROVVEDIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017)

D) LA VERA NOVITA’ DELLA CIRCOLARE DEL MEF SOPRA RICHIAMATA, E’ RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE, INNOVANDO IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO ESPOSTO AL PUNTO B), LA PRESCRIZIONE SUGLI ARRETRATI DECORRE DAL 31 MARZO DELL’ANNO IN CUI LA SCUOLA DOVEVA EMETTERE IL PROVVEDIMENTO E CIO’ NON SIA AVVENUTO ENTRO I 5 ANNI DALLA SUDDETTA DATA. (NEL NOSTRO CASO LA SCUOLA,  RICEVUTA DOMANDA IL 1.11.2016,  DEVE EMETTERE DECRETO DI RICOSTRUZIONE ENTRO IL 31 MARZO DEL 2022, OVE NON PROVVEDA NEL SUDDETTO TERMINE, FARA’ PERDERE GLI ARRETRATI AL DIPENDENTE, SALVO CHE IL DIPENDENTE SCOLASTICO, NEL PERIODO 1.4.2017 – 31.3.2022, NON ESERCITI IL PROPRIO DIRITTO AD OTTENERE GLI ARRETRATI MEDIANTE ISTANZE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE RIVOLTE ALLA SCUOLA. IN TALE CASO LA DIFFIDA SI INTENDE INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE NEI GIORNI DI LUNEDI-MARTEDI’-GIOVEDI’ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30