A seguito della determinazione dell’organico di diritto da parte dell’UST di Foggia, sono in corso, o sono state già determinate, le situazioni di soprannumerarietà per l’a.s. 2021/2022.
Tale condizione, spesso, determina grave preoccupazione fra il personale individuato come soprannumerario anche perchè, al solito, il Ministero concede poco tempo per produrre domanda di mobilità quale soprannumerario.
A questo si aggiunge che dovendo fare domanda in formato cartaceo, si aggiungono dubbi rispetto alla compilazione che viene effettuata in modalità telematica in particolare per l’indicazione delle sedi.
Rispetto a tale preoccupazione, vogliamo sottolineare che la domanda cartacea è del tutto simile a quella che si compila online però bisognerà porre attenzione alla sezione “Docente soprannumerario” nella quale bisognerà indicare:
- di essere perdente posto;
- il punteggio ottenuto nella graduatoria soprannumerari d’istituto;
- rispondere alla domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
Ovviamente, nella casella di cui al punto 1) dovrà rispondersi SI’ per confermare di essere soprannumerario, nella casella di cui al punto 2) si inserirà il punteggio assegnato dalla scuola nella graduatoria interna di istituto. Il punto 3) viceversa merita alcuni approfondimenti.
- se si risponderà NO si condizionerà la domanda, dichiarando di voler permanere nella scuola in cui si è stati dichiarati perdente posto e che si parteciperà alla mobilità mantenendo la condizione di soprannumerario, inoltre la stessa domanda verrà annullata nel caso si liberasse un posto e fosse possibile la reintegrazione nell’organico dell’istituto.
- se si risponderà SI non si condizionaerà la domanda e si partecipa a domanda volontaria rinunciando al diritto di essere reintegrati nella scuola di precedente titolarità.
Per chiarire anche alcune domande che ci sono state rivolte durante l’assistenza, precisiamo che:
- non si dovrà inserire la scuola in cui si risulta soprannumerario, perché non è possibile richiedere trasferimento nella sede di titolarità; questo anche perchè se si è indicato NO e nella scuola si libera un posto si è automaticamente riassorbiti nell’organico
- si potranno indicare delle preferenze di comuni diversi, purché si esprima per primo il codice del comune o distretto comunale di titolarità.
- nel caso di preferenze relative ad altre provincie, bisognerà indicare il codice dell’intero comune prima delle preferenze provinciali, in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della provincia saranno annullate.
- se il docente venisse soddisfatto su di una preferenza interprovinciale non sarà riassorbito nel caso si liberasse il posto nella scuola di precedente titolarità.
Il dubbio che tutti però ci sottopongono è quello relativo al mancato riassorbimento nella scuola di titolarità durante le operazioni di mobilitò.
Il docente sarà trasferito secondo le seguenti modalità:
- trasferimento d’ufficio nella prima fase comunale della mobilità nel comune di titolarità, in coda a tutti i docenti che hanno presentato domanda condizionata e non;
- trasferimento d’ufficio nella seconda fase provinciale della mobilità, in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di vicinorietà, prima di coloro i quali hanno prodotto domanda di mobilità volontaria.
Il punteggio che viene preso in considerazione per i trasferimenti d’ufficio è quello della graduatoria interna d’istituto, quindi, coloro i quali non abbiano presentato domanda condizionata e non abbiano dichiarato il punteggio, verranno trasferiti a punteggio zero, in posizione di svantaggio rispetto a chi ha presentato domanda condizionata.
Riepilogando vediamo quali sono i vantaggi nel condizionare la domanda:
- Si mantiene la precedenza al rientro nella scuola dove di precedente titolarità per i prossimi otto anni;
- Non si perde il punteggio di continuità;
- Indicando il punteggio della graduatoria d’istituto non si corre il rischio di essere trasferiti d’ufficio a punteggio zero.
Il docente soprannumerario, oltre alla domanda di trasferimento, potrà produrre, ove non l’abbia fatta, anche la domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo, partecipando a tali mobilità senza alcuna precedenza o alcun vincolo, come se avesse presentato domanda nei termini.