La problematica relativa alla assenza dei docenti per sottoporsi a visita specialistica ha sempre e continua ancora ad essere oggetto di applicazioni diversificate, stante anche una mancata disciplina contrattuale a differenza di quanto fatto per il personale ata
A tal fine, riteniamo utile riportare una dettagliata guida dell’Università Unicusano che sicuramente può essere d’aiuto per tanti docenti che ci sottopongono quesiti in materia
” Una delle questioni che più interessa l’ambito dell’insegnamento è l’assenza docenti per visita specialistica. In questa breve guida Unicusano vedremo come funziona la richiesta per una visita specialistica e come comunicare con l’Amministrazione scolastica.
Assentarsi dal lavoro per motivi di salute è un diritto pieno e disponibile per i lavoratori. Stessa cosa se il motivo dell’assenza è il dover sostenere una visita medica specialistica.
Al giorno d’oggi, infatti, il tema della prevenzione è molto sentito ed è fondamentale e vitale poter sostenere con una certa regolarità i controlli medici.
Dal momento che le visite mediche non vengono giustamente effettuate durante i weekend, ne consegue che i docenti, così come ogni altra categoria professionale, sono costretti ad assentarsi dal lavoro.
Vediamo allora come funziona l’assenza per visita medica dei docenti e qual è l’iter per effettuare la richiesta nel modo corretto all’Amministrazione scolastica.
Assenza docenti per visita specialistica: normativa
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria.
Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.
Il docente, in caso di assenza per visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere inoltre, in base al comma 16 dell’art.17 del CCNL scuola in vigore, una giornata di malattia in cui si specifica l’assenza da casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.
Infatti, bisogna prestare attenzione all’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in cui si specifica che:
- nel caso in cui l’assenza del docente per malattia sia dovuta per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, adeguatamente rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Tale permesso è valido inoltre anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da una struttura privata.
Visita specialistica: malattia o permesso retribuito?
Occorre tuttavia precisare che se l’assenza per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale in base al comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08.
Da ciò ne consegue che il docente ha diritto soltanto al trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati.
L’alternativa alla richiesta di un giorno di malattia, come abbiamo visto in apertura, è il permesso retribuito previsto dall’art.15 comma 2 del CCNL scuola in vigore.
Oppure, sia i docenti di ruolo che i supplenti, possono chiedere un permesso breve previsto dall’art.16 dello stesso contratto di categoria.
Visite specialistiche scuola: come funzionano i permessi
Se fruiti su base oraria, i permessi di assenza docenti per visita specialistica non sono dunque assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ma sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa.
Se sono fruiti su base giornaliera, invece, l’intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio.
Riguardo le modalità di giustificazione dell’assenza, il contratto prevede un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico.
Permesso per visita medica
Cosa accade al raggiungimento delle 18 ore di permesso annue? L’Aran, ossia l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni, con O.A. CIR 2 dell’8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall’art.33.
Per questa eventualità si prevede che:
- eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all’istituto della malattia.
In tali casi l’attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di “incapacità lavorativa” in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l’assenza alla malattia.
Assenza per visita medica: i casi di docenti e personale ata
L’assenza per visita medica dei docenti prevede alcune differenze rispetto a quella del personale a.t.a. Per i docenti si è in attesa di apposita disciplina contrattuale nel prossimo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
Nell’attesa, si applica la disciplina generale prevista dall’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego):
- “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Per i docenti, quindi, l’assenza dal servizio finalizzata all’effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all’istituto della malattia, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo.
Come giustificare l’assenza
Riassumendo, si può dire quindi che il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il persola a.t.a..
Quindi, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può assentarsi per sottoporsi a visita medica:
- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).
Nel caso in cui il docente decida di giustificare l’assenza come malattia, ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.
Nel caso in cui il dipendente/docente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (anche se privati) che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
Art 55 septies D. Lgs. 165 del 2001
Il legislatore ha regolamentato anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce:
- “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
L’amministrazione scolastica, quindi, non può imporre in alcun modo l’istituto giuridico a cui deve ricorrere il dipendente o, nel caso della malattia, richiedere l’impegnativa del medico curante o dimostrare che la visita non possa essere effettuata al di fuori dell’orario di lavoro.
Assenza docenti per visita specialistica: l’Aran come riferimento
L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita già dal D. Lgs 29/1993 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai DD.Lgs. 165/2001 e 150/2009, è l’Agenzia tecnica – dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile – che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Aran si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l’autonomia dettata dall’esigenza di garantire una corretta e funzionale dinamica negoziale.
L’Agenzia – oltre a curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva – assiste le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei Comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate.”