Ancora una volta dobbiamo assistere ad un governo che, nel predisporre atti legislativi urgenti (decreti legge), dimentica o forse volutamente omette, precise tutele per i lavoratori fragili.
Infatti, nella bozza del “Decreto Covid 2022” viene stabilito, all’art. 10 – comma 2 , che “Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022”.
Alla errata ed omessa indicazione di quanto previsto viceversa nel comma 2 dell’art.26 del d.l.18/2020 (omissione avvenuta in sede di pubblicazione del DL 24/12/2021 n.° 221) si è poi posto rimedio in sede di conversione con la legge 11/2022.
Come si vede nella bozza del decreto covid 2022 , in via di definizione, si dimentica nuovamente di citare il comma 2, inserendo solo il 2/bis.
Con tale omissione si assiste al fatto che viene garantita solo la prosecuzione dello smart working, “cancellando” l’equiparazione della malattia per i lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
Occorre, pertanto, che il governo rinsavisca e, prendendo spunto da quanto già stabilito con la legge 18/2/2022 n. 11, inserisca nel nuovo provvedimento in corso di pubblicazione sia i commi 2 che 2/bis del DL 17/3/2020 n.18.
Speriamo che il Governo comprenda che occorre dare una continuità all’ultima legge approvata, prevedendo il rinnovo di entrambi i commi del testo originario citato (DL 18/2020): per l’appunto, il comma 2 e il comma 2/bis.
Ci fidiamo che si tratti di dimenticanza o vi è una precisa volontà nel cassare quanto previsto dal comma 2 della legge 11/2022 in materia di equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero ?