Molto spesso vengono approvate norme (lasciatecelo dire dal valore populistico) del tutto incoerenti con l’organizzazione scolastica e di una superficialità giuridica (per gli effetti di cui appresso si dirà) che definire “incongruenti” è dire poco.
Stiamo parlando della legge di bilancio 2021, relativamente alla norma che prevede, solo per l’a.s. 2021/2022, la riduzione da 600 a 500 alunni (da 400 a 300 alunni nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) del numero di alunni necessari per assegnare (e quindi mantenere l’autonomia scolastica) un dirigente scolastico e un DSGA titolari.
In pratica, il legislatore solo per l’anno scolastico 2021/2022 (non essendo stato fatto un nuovo piano di dimensionamento) introduce una deroga all’art. 4, commi 69 e 70 della legge di Stabilità 2012 (che ricordiamo ha innalzato rispettivamente da 500 a 600 e e da 300 a 400 il numero degli alunni necessario per assicurare alle suddette scuole un dirigente scolastico titolare e un dsga in via esclusiva.
In virtù di tale norma, le scuole che, con l’organico di diritto 2021/2022, avrebbero perso (nel caso in cui la popolazione scolastica fosse scesa al di sotto di 500 alunni (ovvero 400 per zone montante etc) l’autonomia scolastica e quindi anche il D.S. e il DSGA titolare, manterranno sia l’autonomia scolastica che i posti di DS e DSGA.
Quale, però, l’effetto ? Trattandosi di norma che vale solo per l’a.s. 2021/2022, nelle suddette scuole potrebbero essere assegnati (se il posto è vacante o si dovesse rendere vacante con la mobilità) un nuovo DS e DSGA. Tale personale, però, dall’a.s. 2022/2023, nel caso in cui non venisse stabilizzata in via definitiva la deroga, verrebbe a trovarsi in situazione di soprannumerarietà e costretto di nuovo a fare domanda di mobilità.
Ma anche il personale docente e ata potrebbe avere delle ripercussioni. Infatti, come si diceva innanzi, il docente o personale ata trasferito in detta scuola per l’a.s. 2021/2022, se nell’a.s. successivo, stante l’effetto limitato della deroga, la scuola interessata al “benficio” dall’anno 2022/2023 verrebbe aggregata ad altra scuola, e potrebbe, proprio per la rideterminazione complessiva dell’organico delle scuole unificate, trovarsi in una eventuale situazione di soprannumerarietà.
INSOMMA IL ALLA FACCIA DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO E DELLA DIDATTICA !!!
ECCO IL TESTO DEL COMMA 12BIS DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
2-bis. Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. 12-ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022″.