Si è dovuto aspettare sino al 18 novembre affinchè il MIUR fornisse istruzioni ai Direttori Generali in ordine alla possibilità di poter abbandonare la supplenza annuale in atto per assumere servizio presso la scuola conseguente all\’immissione in ruolo della FASE C.
Come è noto, infatti, il comma 99 della legge 107 così recita:
Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Detta formulazione aveva indotto il MIUR a ritenere che
coloro che fossero legati da supplenza annuale non fossero
abilitati ad abbandonare detto incarico per assumere servizio
di ruolo presso la sede assegnata. In effetti, il dubbio poteva
anche sussistere se non fosse che a nessuno può essere impedito
di dimettersi da una supplenza annuale, senza che ciò possa
comportare eventuale pregiudizio alla nuova proposta di lavoro.
Ed è proprio questo che ha indotto il Miur ad invitare i Direttori Generali
a fornire istruzioni in merito, onde consentire a chi ha in atto
una supplenza annuale di poter abbandonare l\'incarico pe
scegliere la nuova sede di servizio per posto di potenziamento.Aspettiamo che l\'USR Puglia fornisca apposito comunicato.
Con l\'ooccasione si precisa che sui posti del potenziamento
non occupati da nomine in ruolo saranno conferite supplenze
dalle GAE da parte dell\'UST competente, salvo che, in caso di
gae esaurite, non debbano provvedere i Dirigenti Scolastici.
In ogni caso sui posti del potenziamento rimasti liberi per
indisponibilità di aspiranti alla nomina in ruolo saranno conferite
supplenze annuali sino al 31 agosto (se provvede l\'UST)
mentre su quelli rimasti liberi per differimento dell\'assunzione
in ruolo, la supplenza annuale sarà limitata al 30 giugno dovendo
il docente nominato in ruolo assumere servizio il 1^
luglio 2016. Anche per le nomine disposte dal Dirigente Scolastico,
per esaurimento delle graduatorie provinciali-GAE- la supplenza
deve essere effettuata, a prescindere dalla tipologia di posto
di potenziamento, sino al 30 giugno,
ULTERIORI CHIARIMENTI SONO FORNITI RECANDOSI
PRESSO LA NOSTRA SEDE PROVINCIALE