Dalle ore 14 di venerdì 23 agosto e sino alle ore 13,59 di lunedì’ 26 agosto sarà possibile produrre istanza per la cosiddetta “MINI CALL VELOCE”
A seguito di numerosi quesiti sottopostoci, e pur ribadendo che numerosi sono stati i nostri comunicati su tale tematica, PRECISIAMO INNANZI TUTTO CHE, DALLA LETTURA DEI VARI AVVISI CHE GLI UFFICI PROVINCIALI STANNO PUBBLICANDO SUI RISPETTIVI SITI ISTITUZIONALI E IN RAGIONE DELLE GRADUATORIE GPS 1^ FASCIA DI SOSTEGNO, PER L’A.S. 2024/2025, SARANNO BEN SCARSE LE POSSIBILITA’ DI OTTENERE UNA NOMINA ANNUALE FILALIZZATA AL RUOLO USUFRUENDO DI TALE ISTITUTO DI RECLUTAMENTO
Ciò detto, vediamo come funziona la MINI CALL VELOCE e I VINCOLI CUI SONO SOTTOPOSTI COLORO CHE, EVENTUALMENTE, SARANNO NOMINATI :
- Una volta che tutte le province avranno completato le nomine dalle rispettive graduatorie di SOSTEGNO GPS 1^ FASCIA- laddove, detratti i posti da destinare al prossimo concorso ordinario del 2024, risultassero ancora disponibilità (significa che nella graduatoria delle province interessate alla procedure non ci sono più aspiranti interessati alla nomina), prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del Contingente di assunzioni autorizzato, la copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili sarà assicurata mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno delle altre province che producono domanda entro il 25 agosto 2024
- La domanda si presenterà in modalità unicamente online.
- Coloro i quali hanno prodotto domanda nella propria provincia per il conferimento della supplenza annuale finalizzata al ruolo e non hanno chiesto tutte le scuole della provincia di appartenenza non potranno produrre istanza per la MINI CALL VELOCE.
- In tal caso il docente mantiene la propria posizione nelle GPS (anche per eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto) e può partecipare alla ordinaria procedura delle supplenze.
- Se il docente, in base alla domanda presentata nella provincia in cui è incluso nells GPS 1^ fascia sostegno ottiene l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda gli è precluso il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2024/25, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
- La rinuncia all’incarico, dopo l’assegnazione della sede, preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno e preclude anche la partecipazione alla ordinaria procedura sulle supplenze (il docente mantiene titolo ad accettare le supplenze brevi da graduatorie di istituto).
- Ribadiamo che solo gli aspiranti che hanno preso parte alla procedura e non sono stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.
- Collegandosi al sistema informativo del Ministero gli aspiranti visualizzeranno tutti i posti che sono rimasti disponibili in tutte le province d’Italia e, ove riterranno, presenteranno domanda in UNA SOLA REGIONE MA ANCHE PER PIU’ PROVINCE DELLA REGIONE SCELTA. SMENTIAMO CATEGORICAMENTE CHE VI SIA OBBLIGO DI PRODURRE DOMANDA NELLA SOLA REGIONE DELLA PROVINCIA DI GPS IN CUI SI E’ INCLUSI (come erroneamente riportato da alcune presunte testate giornalistiche di scuola e talune volte anche da OO.SS. cosiddette rappresentative…)
- Quindi precisiamo nuovamente che la domanda può essere presenta per la provincia o anche per più province di un’unica regione (ovviamente si possono scegliere anche le province della stessa regione in cui l’aspirante è incluso escludendo quella di attuale inclusione).
- Anche in questo caso la mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) non determinano alcuna sanzione.
- ATTENZIONE. Da quest’anno, cambia la normativa in quanto la rinuncia già dopo l’assegnazione della provincia precluderà l’attribuzione di qualsiasi tipo di supplenza (quindi anche nel caso di supplenza breve), anche da graduatorie di istituto, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. Per cui occorre riflettere bene prima di scegliere la provincia perché in caso di nomina non sono previsti ripensamenti.
Una volta che il docente viene individuato quale destinatario della nomina annuale finalizzata al ruolo, è previsto :
VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SEDE SCOLASTICA E PROVINCIA ASSEGNATA
Il CCNL 2019/21, ai sensi e per effetto di quanto disposto dal D.L. 44/2023, PREVEDE che i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato. Durante i tre anni non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso. Sono esclusi dal vincolo i soli docenti che si venissero a trovare in soprannumero ovvero esubero o chi rientra in alcune deroghe previste dal CCNL (es. figli fino a 12 anni).
IL CCNI relativo alla mobilità annuale a.s. 2024/2025 (leggasi assegnazione provvisoria) ha previsto la possibilità per coloro che sono in possesso di determinati requisiti :
- L’Intesa 27 giugno 2024 recepisce le tutele dell’articolo 34, comma 8, del CCNL 2019-2021, permettendo ai docenti di partecipare alla mobilità annuale, sia provinciale che interprovinciale, in deroga al vincolo triennale.
Hanno potuto quindi presentare domanda di mobilità annuale i seguenti docenti:
- genitori di figli minori di 12 anni, o entro dodici anni dall’ingresso in famiglia per figli adottivi o affidatari;
- coloro che rientrano nelle situazioni previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, senza necessità di convivenza con la persona assistita;
- coloro che usufruiscono di riposi e permessi per congedo straordinario (DLgs 151/01), inclusi coniugi, conviventi, genitori, figli, fratelli, sorelle o parenti fino al terzo grado di persone con disabilità grave;
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile secondo la Legge 118/71.
- i docenti dichiarati soprannumerari perchè non hanno trovato più posto nella sede assegnata, la partecipazione alla mobilità annuale è stata possibile come perdenti posto, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
Si evidenzia che tale deroghe sono state possibili per l’a.s. 2024/2025 per cui bisognerà attendere il nuovo CCNI per avere confermate o variate le predette deroghe all’obbligo di permanenza nella sede assegnata (attenzione le deroghe sono state utilizzate solo per le assegnazioni provvisorie e non per i trasferimenti.