L’Ust di Foggia ha emanato una specifica nota con la quale fornisce chiarimenti ed indicazioni in ordine alla valutazione delle domande di mobilità per l’a,.s. 2022/2023
Ciò posto si evidenzia che il predetto ufficio scolastico provinciale ha sottolineato come:
- nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest’Ufficio procederà all’annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.
- Nell’indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.
- il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.
- Non è valutabile il servizio prestato nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).
- NOSTRO COMMENTO: In proposito ai punti 3 e 4 si fa comunque presente che ove il personale sia destinatario di sentenza favorevole del giudice che riconosce tali servizi, vanno indicato e saranno valutati
- Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo una tantum (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.
- Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione
della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti. - Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l’insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell’apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.
- Per usufruire delle precedenze di cui all’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022, è necessario che sia allegata tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall’O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).
Con particolare riguardo all’ipotesi di assistenza al genitore, si evidenzia che devono essere allegate anche le dichiarazioni dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e sorelle del docente partecipante alle procedure di mobilità), indicanti le ragioni esclusivamente oggettive che
impediscono l’assistenza. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni
diversi). - Si ricorda inoltre che la precedenza per l’assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. NOSTRO COMMENTO: Pur prendendo atto del contenuto del CCNI si fa evidenziare che una giurisprudenza abbastanza consolidata e numerosi ricorsi patrocinati da questo sindacato hanno visto riconoscere tale precedenza anche nella mobilità interprovinciale. Chi fosse interessato può rivolgersi presso questa sede
- si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 16, O.M. n. 45/2022).
- SI ALLEGA NOTA UST: NOTA UST DI FOGGIA