MOBILITA’ 2022: NOTA CHIARIMENTI UST DI FOGGIA

L’Ust di Foggia ha emanato una specifica nota con la quale fornisce chiarimenti ed indicazioni in ordine alla valutazione delle domande di mobilità per l’a,.s. 2022/2023

Ciò posto si evidenzia che il predetto ufficio scolastico provinciale ha sottolineato come: 

  1. nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest’Ufficio procederà all’annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.
  2. Nell’indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.
  3. il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.
  4. Non è valutabile il servizio prestato nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).
  5. NOSTRO COMMENTO: In proposito ai punti 3 e 4 si fa comunque presente che ove il personale sia destinatario di sentenza favorevole del giudice che riconosce tali servizi, vanno indicato e saranno valutati 
  6. Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo una tantum (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.
  7. Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione
    della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.
  8. Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l’insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell’apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.
  9. Per usufruire delle precedenze di cui all’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022, è necessario che sia allegata   tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall’O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).
    Con particolare riguardo all’ipotesi di assistenza al genitore, si evidenzia che devono essere allegate anche le dichiarazioni dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e sorelle del docente partecipante alle procedure di mobilità), indicanti le ragioni esclusivamente oggettive che
    impediscono l’assistenza. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni
    diversi).
  10. Si ricorda inoltre che la precedenza per l’assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. NOSTRO COMMENTO: Pur prendendo atto del contenuto del CCNI si fa evidenziare che una giurisprudenza abbastanza consolidata e numerosi ricorsi patrocinati da questo sindacato hanno visto riconoscere tale precedenza anche nella mobilità interprovinciale. Chi fosse interessato può rivolgersi presso questa sede
  11. si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 16, O.M. n. 45/2022).
  12. SI ALLEGA NOTA UST: NOTA UST DI FOGGIA