A decorrere da ieri 26 febbraio 2024 e sino a sabato 16 marzo è possibile produrre domanda di mobilità da parte del personale docente della scuola di ogni ordine e grado.
Sull’argomento ci pervengono richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di produrre domanda di mobilità da docenti appartenenti a diverse situazioni giuridiche. Ciò posto, riteniamo opportuno fornire alcuni dettagliate delucidazioni circa la possibilità o meno di pèoter presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2024/2025.
- INIZIAMO A VEDERE CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’
A) docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 ovvero negli anni scolastici precedenti, che per l’a.s. 2023/24:
a1) non hanno presentato domanda o l’hanno presentata ma non hanno ottenuto nessun movimento;
a2) hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune” o “distretto” indicato nel modulo domanda.
a3) hanno presentato domanda in altra provincia e hanno ottenuto una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda.
a4) i docenti assunti con nomina giuridica l’1/9/2022 ed economica l’1/9/2023. In tale casistica rientrano anche i docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23;
a5) i docenti che l’1/9/2021 sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola o comunque all’interno del proprio comune di titolarità (con l’a.s. in corso – 2023/24 – termina infatti il terzo anno di blocco).
2. DOCENTI CHE NON POSSONO PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2024/2025-SALVO DEROGHE
A) docenti che, a qualunque titolo, hanno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2023 (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023). Sono compresi i docenti assunti dal concorso straordinario bis con contratto a
tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/23 (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
Il vincolo triennale per questi docenti non si applica laddove gli interessati sono:
- in situazione di sovrannumero o esubero;
- nella condizione di essere beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
- nelle situazioni di uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica al CCNI conseguente all’intesa sottoscritta il 21 febbraio 2024 ossia a) hanno figlio minore di 12 anni che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; b) caregivers; c) disabilità personale di cui alla legge 104;
B) I docenti che, nell’a.s. 2022/23 o 2023/24, hanno ottenuto un movimento nel proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola oppure di “comune” o “distretto”.
C) I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento provinciale fuori dal proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola.
Il vincolo triennale per questi docenti (lettera c) non si applica laddove gli interessati sono:
1) beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
2) stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
D) I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento in altra provincia con codice puntuale di scuola.
I docenti “vincolati” che presentano la domanda riceveranno un ALERT dal sistema in cui si specificherà che la domanda sarà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da uno dei casi previsti dalle Integrazioni al CCNI.
Pertanto i docenti interessati dovranno fare attenzione a compilare con esattezza la domanda (ma la raccomandazione vale per tutti), con le dovute autocertificazioni. In particolare l’ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe (oltre agli altri eventualmente necessari per le esigenze individuali).