MOBILITA’ DOCENTI 2025: SPETTA IL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO CONCORSO PNRR

Qualche dubbio è sorto in alcuni docenti che stanno producendo domanda di mobilità in relazione alla valutazione del superamento del concorso PNRR 2023

Come è noto, detto concorso contempla la sola pubblicazione della graduatoria dei vincitori con la possibilità di eventuale scorrimento a seguito rinunce.

Orbene, sembra che siano sorti dubbi sulla valutazione del superamento delle prove scritte ed orali ai fini  della mobilità e graduatorie interne di istituto 

Giova ricordare, quindi, quanto previsto dal CCNI 2025/2028.

Infatti, SIA NELLA TABELLA A – sezione A3 – punto A – nonché nella TABELLA B sezione B2 – punti A e B – non è subordinata la valutazione alla vincita del concorso essendo bastevole che la procedura concorsuale sia stata superata (ossia che siano superate tutte le prove del concorso con il previsto punteggio minimo):

Ciò evidenziato, facciamo presente preliminarmente che 

  • nei trasferimenti e nella graduatoria interna di istituto si valuta un solo concorso:
  • nei passaggi di cattedra e di ruolo se ne può valutare più di uno. Sono attribuiti in entrambi i casi 12 punti; nei passaggi, per ulteriori concorsi, sono attribuiti punti 6 per ciascun altro concorso.
  • il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza.

Per quanto sopra detto, appare evidente che:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano, oltre che nella primaria, nella scuola dell’infanzia;
  •  i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano, oltre che nel secondo grado, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia;
  •  i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado, oltre che nel primo grado, si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia;
  • si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia si valutano nella sola scuola dell’infanzia.
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
  •  i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Si reputa opportuno chiarire che non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (concorso straordinario secondaria), del DDG 1546/2018 (concorso straordinario infanzia e primaria), del DDG 510/2020 (concorso straordinario secondaria), del DDG 1081/2022 (concorso straordinario-bis), del DDG 1327/2024 (concorso straordinario IRC infanzia e primaria) e del DDG 1328/2024 (concorso straordinario IRC secondaria);
  • i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda.

Alla luce di quanto esposto, allora, il concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 per infanzia e primaria e DDG n. 2576/2023 per la scuola secondaria SONO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI CONCORSI ORDINARI.

Ne deriva che il superamento delle prove comporta la valutazione sia nella domanda di mobilità che nelle graduatorie interne di istituto.

Ovviamente, per ottenere la valutazione non basta indicarlo nella scheda riepilogativa dei titoli che si compila su ISTANZE ONLINE ma occorre allegare specifica dichiarazione indicando estremi del bando nazionale, regione per la quale si è concorso, punteggio prova scritta ed orale (per primaria anche se si è sostenuto prova di lingua).

ATTENZIONE: In ogni caso il punteggio spetta solo se la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata ufficialmente non basta quindi aver superato solo le prove occorre l’ufficialità della approvazione da parte dell’USR della relativa graduatoria. 

RIPORTIAMO IL TESTO DELLE TABELLE ALLEGATE AL CCNI 2025

  • Tabella A – A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). Punti 12

    Tabella B – A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). Punti 12

    Tabella B – B) Per il superamento di ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso. Punti 6