MOBILITA’ NELL’AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DISCRIMINATO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL 9 FEBBRAIO 2024 entra in vigore il nuovo Decreto che regolerà  la mobilità nella Pubblica Amministrazione per il personale non dirigenziale.

Il DPCM 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.20 del 25-01-2024 innova la disciplina precedente in materia di mobilità dei dipendenti pubblici fissando nuove regole. 

La richiesta di mobilità, ovviamente, riguarda il personale non dirigenziale di ruolo che intende spostarsi  o da una sede all’altra all’interno della stessa Amministrazione (mobilità interna) oppure da una PA a un’altra (mobilità esterna).

Nel caso della mobilità interna appare evidente che il dipendente si muove mantenendo la dipendenza con la sua Amministrazione di appartenenza, mentre ove richieda la mobilità verso altra Pubblica Amministrazione si parla di mobilità esterna.

Ogni P.A., in conseguenza del nuovo provvedimento, emana un eventuale bando per consentire una o tutte e due le procedura di mobilità.

Il DPCM 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.20 del 25-01-2024, ha chiarito quali sono i criteri per la mobilità nella Pubblica Amministrazione, alla luce degli ultimi rinnovi CCNL pubblici e riguarda, come già detto, esclusivamente il personale non dirigenziale delle PA. 

È importante notare inoltre che la mobilità nella pubblica amministrazione è finalizzata a garantire un utilizzo efficiente delle risorse umane e a favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti. Tuttavia, il processo può variare leggermente a seconda delle specifiche disposizioni degli Enti pubblici coinvolti e delle normative regionali.

Le fasi relative alla possibilità di richiedere la mobilità si articoleranno in:

  • pubblicazione da parte della P.A. interessata  delle posizioni disponibili per la mobilità, specificando i requisiti e le modalità di candidatura;
  • i dipendenti pubblici interessati possono presentare domanda di mobilità per le posizioni pubblicate, dimostrando di possedere i requisiti richiesti, seguendo le indicazioni dei bandi;
  • le domande vengono valutate in base ai criteri definiti dalla normativa e dagli accordi sindacali. La valutazione può includere punteggi per anzianità di servizio, competenze e altri fattori pertinenti;
  • in base ai risultati della valutazione, vengono assegnate le posizioni disponibili ai candidati idonei secondo le graduatorie stabilite.

TUTTO BENE ? OVVIAMENTE NO !!

Il DPCM 30 novembre 2023 stabilisce  che le disposizioni non si applicano al personale insegnante e non insegnante delle scuole e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, così come al personale dell’ENAC, dell’AGID e degli enti pubblici di ricerca.

Insomma, come al solito, NONOSTANTE IL D.L.VO 165/2001 chiarisca in modo inequivocabile che “Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, al personale della scuola non si applica tale provvedimento per cui NON E’ POSSIBILE PRESENTARE MOBILITA’ ESTERNA MA SOLO INTERNA E, FRA L’ALTRO, CON TUTTI I VINCOLI PREVISTI, VEDI BLOCCO TRIENNALE, BLOCCO SE SI OTTIENE TRASFERIMENTO SU SEDE ANALITICA, BLOCCO SUL SOSTEGNO, ETC. ETC.

LA SCUOLA E’ SEMPRE DISCRIMINATA !!!!!