MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S.2025/2026

Come più volte segnalato, è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo nazionale relativo alla mobilità del personale della scuola per il prossimo triennio 2025/2027

Da indiscrezioni trapelate, si prospettano interessanti novità per le prossime operazioni di trasferimento

Secondo un cronoprogramma ministeriale, sperando che non sia lo stesso elaborato per le operazioni di inizio anno scolastico 24/25, e che è stato un autentico fallimento, l’accordo dovrebbe essere firmato entro fine mese di novembre per consentire l’avvio della procedura di mobilità (con la presentazione delle domande) non oltre fine gennaio inizi di febbraio.

SITUAZIONE DOCENTI- MODIFICHE PREVISTE

  • il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Da anni ormai evidenziamo la violazione del contratto relativo alla mobilità della legge 104 per quanto attiene al mancato riconoscimento della precedenza per l’assistenza ai genitori anche nella fase dei trasferimenti da fuori provincia. Sull’argomento, infatti, ci sono molte   sentenze dei vari tribunali ordinari che hanno condannato il MIM per tale vulnus. 
  • il riconoscimento della precedenza per fratelli e sorelle in assistenza anche se non conviventi;
  • la possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione anche se non abilitati per il grado di scuola richiesto. Allo stato, infatti, se un docente di sostegno nella scuola media intende passare su classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado deve essere in possesso dell’abilitazione specifica per la classe di concorso del predetto ordine di scuola. Se l’accordo verrà definito, il docente di scuola media di sostegno, in possesso di laurea e dei cfu necessari per accedere alla classe di concorso per esempio A013- Italiano, latino e greco- potrà produrre domanda di passaggio di ruolo.  Anche i docenti titolari su infanzia\primaria potranno  richiedere il passaggio su sostegno su altro grado\ordine di scuola, se in possesso della specializzazione sul sostegno, anche se non in possesso dell’abilitazione su materia. 
  • potrebbe esserci il  riconoscimento dell’anno scolastico prestato con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per il calcolo del quinquennio di permanenza su posto di sostegno,  del docente assunto e confermato su posto di sostegno.

SITUAZIONE PERSONALE ATA – MODIFICHE PREVISTE 
Potrebbe esserci la possibilità di presentare domanda di mobilità, come avviene per i docenti, per più di una provincia anche per il personale ATA, salvo verifiche dei tempi di fattibilità di questa modifica procedurale dal punto di vista informatico.  Alcune novità potrebbero riguardare anche gli ex DSGA

SITUAZIONI ANCORA NON DEFINITE
Ancora non si raggiunge un accordo per quanto attiene ai vincoli di permanenza e l’ampliamento delle deroghe per la presentazione delle domande di mobilità.

Analogo “impasse” si riscontra circa  la questione del trasferimento dei docenti titolari su posto di sostegno su posto comune. Infatti, tale movimento, anche quando riguarda scuole delle stesso comune, viene attualmente effettuato nella fase II ed è inoltre soggetto a delle aliquote massime variabili nel corso del triennio. Vi sarebbe la richiesta di inserire tale movimento nella fase relativa a coloro  che richiedono il movimento opposto (da posto comune a posto di sostegno).

Saranno oggetto di apposito approfondimento eventuali modifiche da apportare alla tabella di valutazione dei titoli