MOBILITA’ PRIMARIA: I MIRACOLI DELLA CONCILIAZIONE.

CON UN DECRETO DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE, SCRITTO FRA L’ALTRO IN MODO “GIURIDICAMENTE POCO CORRETTO” , L’UST DI FOGGIA ACCOGLIE LE ISTANZE DI CONCILIAZIONE DI ALCUNI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (MA E’ CERTO CHE QUESTA CONCILIAZIONE SIA STATA FATTA DALL’UST DI FOGGIA?) E LASCIA ALQUANTO PERPLESSI CIRCA IL MANCATO ACCOGLIMENTO DI ALTRE ISTANZE MERITEVOLI DI ALTRETTANTA ATTENZIONE E ACCOGLIMENTIO.

D’ALTRA PARTE, VORREMMO CHIEDERE AL PREDETTO DIRIGENTE DELL’UST, SEMPRE CHE TALI CONCILIAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE DAL SUDDETTO UFFICIO E NON GIA’ DALLE PROVINCE OVE GLI STESSI DOCENTI INTERESSATI SONO STATI TRASFERITI, COME MAI NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE I RICORSI PRODOTTI DA TANTI  ALTRI DOCENTI? INFATTI, E’ BEN NOTO CHE LA P.A. PUO’, ANCHE PRIMA DELLA DISCUSSIONE IN UDIENZA INNANZI AL GIUDICE ADITO, INTERVENIRE, OVE ACCERTI LA LEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA, E PROVVEDERE  IN AUTOTUTELA ALLA RETTIFICA. 

INOLTRE, IL PROVVEDIMENTO EMESSO, COME SI DICEVA, APPARE DI UNA SUPERFICIALITA’ UNICA, IN QUANTO NON CHIARISCE SE I POSTI ASSEGNATI ERANO POSTI LIBERI, SE SONO POSTI IN DEROGA, POSTI IN ORGANICO DI FATTO ETC.,

SE, POI, TRATTASI DI POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO GIA’ ASSEGNATI AD ALTRI DOCENTI, L’UST  DOVREBBE ANCHE CHIARIRE CHE SEDI SONO STATE ASSEGNATE AI DOCENTI SCALZATI. NEL CASO IN CUI I DOCENTI SONO STATI, VICEVERSA, LASCIATI SULLA STESSSA SEDE, SENZA REVOCARE IL TRASFERIMENTO, CI TROVEREMMO DI FRONTE A UN GRAVE DANNO ERARIALE  PER IL QUALE QUALCUNO DOVRA’ ESSERE CHIAMATO A RISPODERE.

 

 

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