Dopo la pubblicazione degli esiti delle immissioni in ruolo dal 1^ settembre 2021 da GPS 1^ FASCIA, le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato vanno verso la chiusura della procedura, per cui dovrebbero in questi giorni essere anche pubblicati gli esiti del conferimento delle supplenze annuali.
Ciò premesso, si deve precisare che l’ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEVE AVVENIRE IMPROROGABILMENTE IL 1^ SETTEMBRE 2021, data sotto la quale sarà stipulato il relativo contratto individuale di lavoro.
In considerazione di quanto precede, sono pervenuti quesiti in ordine alla eventuale impossibilità di poter assumere servizio, per cui ci si chiede i casi in cui ciò sia possibile
Se facciamo riferimento ad una nota dell’Ufficio scolastico del Lazio (circolare, del 23 agosto 2019) indirizzata agli ambiti territoriali e ai dirigenti scolastici, possiamo ricavare i casi circoscritti in virtù dei quali potrebbe essere concesso il differimento della presa di servizio.
“In relazione ad istanze e quesiti pervenuti a questa Direzione Regionale e al fine di fornire un orientamento comune alle Istituzioni scolastiche della regione si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ad eventuali richieste di differimento della presa di servizio da parte di docenti che abbiano ottenuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato. In particolare si ritiene che possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.
Si richiama a tal proposito l’art. 436 co. 4 del Dlgs 297/94 e la FAQ 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015.
In particolare, per il personale docente, la materia dell’incompatibilità è disciplinata dall’art. 508 del D. lgs. n. 297/1994, commi 10-16, e dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957. Materia successivamente confluita nell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
A titolo di esempio (non esaustivo) di incompatibilità, è fatto divieto di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, o di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il divieto, per esempio, non si applica nei casi di società cooperative, oppure, nei casi di società in accomandita semplice o per azioni, qualora si assuma la qualità di socio accomandante (mentre è incompatibile quella di socio accomandatario)
E’ bene anche sottolineare la reale portata di quanto previsto dall’art. 18 comma 3 CCNL 2006-09 (aspettativa per lo svolgimento di altro lavoro o per superare un periodo di prova) o aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali (art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 “c.d. Collegato Lavoro”).”
La Corte dei Conti (Sez. reg. controllo per il Piemonte, del 25 marzo 2015 n.47), ha precisato che l’aspettativa non può essere utilizzata per “aggirare” la condizione
ostativa alla valida sottoscrizione del contratto, rappresentata dallo svolgimento di un’attività incompatibile. “…la stipula del contratto di lavoro, infatti, costituisce antecedente logico della concessione dell’aspettativa. Non vi è dubbio, pertanto, che la stipula del contratto determini il sorgere dei diritti (e doveri) collegati allo status di dipendente del MIUR (tra cui, appunto, l’aspettativa di cui al cit. art. 18), ma è altrettanto vero che la valutazione di legittimità del contratto costituisce un antecedente giuridico e va effettuata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della stipula. Nessun rilievo, infine, assume l’articolo 18, comma 2, della L. n. 183 del 2010: è naturale, infatti, che in presenza di un divieto di esercizio di attività lavorative differenti (normativa in tema di incompatibilità) e,
contemporaneamente, del diritto all’esercizio delle medesime (normativa e CCNL in materia di aspettativa), il legislatore abbia ritenuto opportuno precisare, ad evitare dubbi interpretativi sul contrasto di disciplina, che con la concessione dell’aspettativa si determina la sospensione del citato divieto.
Ma ciò che appare importante sottolineare è che la sospensione di tale divieto opera solo dopo la concessione dell’aspettativa e non certamente prima della
stipula del contratto di assunzione, momento nel quale il diritto all’aspettativa non può ancora ritenersi cristallizzato nella sfera giuridica dell’aspirante
dipendente pubblico…”.
Pertanto, il docente che ha in essere un altro contratto di lavoro o comunque una attività che risulta incompatibile con il contratto a tempo indeterminato con la scuola, non potrà fruire di tale aspettativa per rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo. Tale aspettativa, infatti, è possibile ottenerla solo dopo aver perfezionato il rapporto di lavoro presso la scuola (perfezionamento che prevede che al momento dell’assunzione in servizio il docente non deve trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma).
Pare ragionevole ritenere che tale differimento possa avere una durata pari all’anno scolastico e non sia ulteriormente prorogabile, in quanto concesso unicamente al fine di permettere al lavoratore di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Colui che al termine del periodo di differimento previsto non assuma servizio, decade dalla nomina.”
Altra situazione riguarda l’impossibilità “oggettiva” di poter assumere servizio per cui si chiede il differimento “temporaneo”.
L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o altri motivi documentabili) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume
servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Da ultimo, si precisa che i docenti appresso indicati devono essere considerati in effettivo servizio, al momento della accettazione della nomina, giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2021, senza la necessità che avvenga fisicamente la presa di servizio a scuola:
✓ le docenti che non possono assumere servizio perché si trovano in maternità (congedo obbligatorio o interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione);
✓ i docenti che non possono assumere servizio perché al momento della nomina impegnati in attività
proprie: o del dottorato di ricerca; o per borsa di studio post dottorato; o per assegno di ricerca.
In questi casi il docente deve necessariamente essere collocato contestualmente in congedo straordinario (con o senza borsa) o in aspettativa non retribuita (assegno di ricerca) dal 1° settembre 2021 e l’assunzione in ruolo è considerata valida a tutti gli effetti senza presa di servizio effettiva.
DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Un’attenzione particolare merita il tema relativo al congedo di maternità\paternità per i docenti supplenti. Anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento (anche economico). Se la nomina del supplente giunge durante il congedo di maternità/paternità e senza assunzione di servizio il rapporto di lavoro si instaura lo stesso perché ciò che rileva è l’accettazione della nomina e non l’inizio della effettiva prestazione del servizio.
Secondo il TAR Puglia (Sentenza n. 150 del 7/6/1986): Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria”.
Ancora, il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina (Sentenza Consiglio di Stato n. 5095 del 4.9.2006)”.
Pertanto, una volta interpellata, la supplente potrà accettare la nomina comunicando alla scuola il suo status e inviando il certificato del ginecologo da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza. Se, invece, ha già partorito e si trova nei tre mesi post-partum invierà il certificato attestante il parto avvenuto.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta il 100% della retribuzione (al pari dei docenti di ruolo) e il relativo servizio è valido anche come punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e per il servizio pre-ruolo.
L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.
Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà il 100% della retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l‘indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita fuori nomina (indentificata dal codice SIDI N18) non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto.
Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.
(es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%).
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.