NON VI E’ PIU’ PRESCRIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: CHIARIMENTO DEL MEF

Produrre  domanda di ricostruzione della carriera è stato sempre uno dei punti essenziali per il personale di ruolo della scuola  che, dopo la conferma in ruolo, produce tale istanza per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato antecedentemente all’immissione in ruolo.

Infatti, la domanda serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.

In questo modo, il personale docente assunto a tempo indeterminato che vanta un’anzianità di carriera potrà inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al CCNL vigente.

Il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera decorre dal superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione, ossia dalla conferma in ruolo.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dal docente di ruolo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo. Il periodo di presentazione della domanda va dal 1° settembre successivo all’anno nel quale si è superato l’anno di prova al 31 dicembre di ciascun anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

E veniamo all’annosa questione relativa al mancato esercizio da parte del personale scolastico di questo diritto.

Il diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile,  si prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.

Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). E’ quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.

ESEMPIO 1: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2017. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera entro il 1° Settembre 2022 si avrà diritto ad ottenere dei benefici economici arretrati fin dal 1° Settembre 2017.

ESEMPIO 2: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2017. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera il 1 Settembre 2023, si ha diritto ad ottenere i benefici economici arretrati solamente a partire dal 1 Settembre 2012 (si perdono quindi gli arretrati di un anno).

ESEMPIO 3: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2017. Decorsi 10 anni (1° Settembre 2027) si perde il diritto a presentare domanda di ricostruzione

ORA, IN BASE ALLA CIRCOLARE N.28 DEL 2.12.2021  DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO,  CHE QUI SI ALLEGA, VIENE STABILITO CHE :

“la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”

In ragione di tale assunto, confermato nel 2020, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – ha sancito che “,…… il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge”

In sostanza, quindi, il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni) fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall’articolo 2948 del codice civile.

Circolare-del-2-dicembre-2021-n.-28 ricostruzione carriera prescrizione

LA FLP SCUOLA FOGGIA INVITA TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, ISCRITTO AL SINDACATO O CHE PERFEZIONA L’ISCRIZIONE,  CHE NON HA PRODOTTO DOMANDA NEI 10 ANNI SUCCESSIVI ALLA CONFERMA IN RUOLO,  A RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE ONDE PRODURRE DOMANDA  ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, AL FINE PROPRIO DI NON VEDERSI APPLICATA ULTERIORE PRESCRIZIONE QUINQUENNALE SUI MAGGIORI ASSEGNI A SEGUITO DEL RECUPERO DEL DIRITTO A PRESENTARE L’ISTANZA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA IN VIRTU’ DELLA CIRCOLARE MEF N.28/2021.
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