L’indennità di direzione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
L’indennità di direzione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è regolata dal CCNL scuola 2006- 2009 che all’art. 56 stabilisce: “Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione […]. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’;art.
88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni”. Questo specifico trattamento accessorio è poi confermato e inserito nel FMOF dall’art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.
L’indennità di direzione spetta, pertanto, al DSGA titolare e al DSGA facente funzioni con delle particolarità che ora esaminiamo.
Mentre la parte fissa è a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato che la eroga direttamente nel cedolino di stipendio per 12 mensilità pari a € 1984,20 annui ( con il recente rinnovo contrattuale per la parte economica), la parte variabile, che dipende dal numero di personale in organico di diritto e dai parametri aggiuntivi previsti nella Tabella 9 della Sequenza ATA del 25/7/2008 dell’istituto scolastico di riferimento, è a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS).
Per gli assistenti amministrativi con funzioni di DSGA la parte fissa ammonta sempre a € 1984,20 annui, ma poiché gli assistenti amministrativi percepiscono già un compenso accessorio (CIA) nel cedolino di stipendio, la differenza tra la parte fissa dell’indennità e il compenso accessorio già percepito viene corrisposta a carico del FIS.
Inoltre, spetta al FIS anche la liquidazione della parte variabile dell’indennità di direzione calcolata sempre secondo la sequenza ATA del 25/07/2008.
Ci si chiede, ora, cosa succede all’indennità di direzione parte variabile in caso di assenza del DSGA titolare.
Al riguardo è stato emanato un orientamento applicativo dall’ARAN (SCU_104) in cui, in caso di assenza del DSGA titolare si rinvia a quanto previsto dall’art. 88 del CCNL del 31.08.1999, la tab. 9 del CCNL 29.11.2007. la sequenza contrattuale ATA del 25.07.2008, l’art. 17 c. 8 CCNL 29.11/2007 e l’art. 71 c. 1 D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008.
Dalla lettura combinata dell’articolo 17, comma 8 del CCNL/2007, e dell’art. 71 c. 1 D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 concernente il trattamento economico in caso di malattia, si evince che:
a) in caso di assenze per malattie inferiori a 15 giorni si perde il diritto all’indennità variabile, nella misura di tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza (lett. a, co. 8, art. 17 CCNL/2007);
b) nel caso di assenze per malattia superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post – ricovero, (e per assenze per gravi patologie art. 9 CCNL/2007) compete l’indennità di amministrazione intera;
c) nei periodi di assenza per malattia comportanti la riduzione dello stipendio, l’indennità segue la stessa riduzione dello stipendio.
Diverso è il caso previsto dall’art. 145 CCNL/2007, per il personale in particolari posizioni di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del Ministero dell’Istruzione, nel qual caso la suddetta indennità spetta sempre fin dal primo giorno di assenza.
Relativamente al DSGA facente funzioni è prevista la medesima indennità attribuita al titolare e deve essere prevista nella contrattazione integrativa d’istituto.
Per coprire il fabbisogno di fondi, per le scuole che devono corrispondere due indennità, quella del DSGA titolare assente (parte variabile) e del DSGA facente funzioni (parte fissa al netto della CIA e parte variabile), il Ministero dell’Istruzione e del Merito predispone annualmente una rilevazione sul portale SIDI, nel periodo di luglio/agosto, in cui vengono indicati i giorni di sostituzione del DSGA titolare in modo da corrispondere una integrazione sui fondi del cedolino unico nei mesi tra settembre e ottobre.
Nella rilevazione relativa all’a.s. 2021/22 il Ministero indicava quanto segue: “Come noto, il CCNI avente ad oggetto "CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, siglato il 22 settembre 2021, all’art.2 comma 1 lettera f) indica che la risorsa finanziaria riferita agli oneri derivanti dall’indennità di sostituzione del DSGA nell’a.s. 2021/22 è distribuita alle istituzioni scolastiche sulla base dei dati registrati dalle scuole sull’apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. Pertanto, le istituzioni scolastiche che hanno dovuto sostenere, nell’a.s. 2021/22, l’onere finanziario aggiuntivo per il pagamento per l’indennità di sostituzione del DSGA ai sensi degli artt. 56, 88, 145 del CCNL Scuola 2006-2009, devono effettuare la rilevazione.”
Ciò premesso, in caso di assenza del DSGA titolare, nei casi previsti dagli artt. 55, 88 e 145 e nei casi di cui all’articolo 17, comma 8 del CCNL/2007, concernente il trattamento economico in caso di malattia a parere di questa organizzazione sindacale è corretto procedere alla decurtazione dal FIS, prima della contrattazione, sia dell’indennità del DSGA titolare che del DSGA facente funzioni, a cui detta indennità dovrà essere corrisposta, in considerazione anche della rilevazione appositamente prevista a riguardo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.