NOTA INPS PER CONGEDO PARENTALE

Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’INPS precisa che il congedo in modalità oraria deve essere utilizzato solo per le situazioni per le quali  il lavoratore voglia assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Infatti, l’INPS precisa che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può:
– usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti;
– fruire dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta, viceversa, compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, come per esempio nei seguenti casi:
– per l’assistenza ai familiari, anche se minori;
– a beneficio di se stesso.
  • nota inps