NOTA MINISTERO SALUTE E ISTRUZIONE SULLE MISURE DI PREVENZIONE A SEGUITO PUBBLICAZIONE DEL D.L. 7 GENNAIO 2022, n. 1

Oggi 8 gennaio 2022- Sabato – a meno di 48 ore dalla riapertura delle scuole — Ministero della Salute e dell’Istruzione emanano una nota con cui forniscono (secondo loro…) alcune precisazione in ordine all’applicazione dell’art.4 del d.l. 7 gennaio 2022.

Invero, la nota, nel “ripetere solo pedissequamente” quanto riportato nel testo normativo, scarica tutte le responsabilità sui dirigenti scolastici (e ovviamente lasciando in balia di quanto succede e succederà nelle scuole, docenti, personale ata e studenti) omettendo ancora di adottare quelle misure che da circa due anni si chiedono  e che non vengono prese: leggi interventi sui trasporti e installazione nelle aule di apparecchiature per il ricambio dell’aria, diminuzione del numero di alunni per classi: altro che sedie di Azzoliniana memoria….

Valga un esempio per tutti: la nota, a proposito della mensa scolastica,  raccomanda di tenere un distanziamento nella consumazione del pasto di almeno 2 metri !!! Ma chiediamoci dove sono quei locali che consentono di tenere distanziati a mensa classi con 25 alunni !!!!

Insomma, prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria !!!

Non si chiarisce a chi rivolgersi in caso di accertamento di positività o di contatto con positivo nella scuola. Infatti, le AASSLL sono al collasso e chiedere un appuntamento per fare un tampone è semplicemente tempo perso per cui il personale scolastico, e ovviamente i genitori degli alunni, dovranno sobbarcarsi , “speriamo non giornalmente”,  spese per recarsi in strutture private per fare il tampone. Almeno a parere del commissario Figliuolo, come si legge nella nota in calce, la gratuità sarebbe solo per le scuole secondarie. Vogliamo parlare poi del sistema di tracciamento ? chi lo fa ? chi sorveglia ?

Per concludere, così come è stato nei primi mesi del 2020, oggi ci troviamo, se non peggio, nelle stesse condizioni, con un governo ondivago che invece di fare scelte coraggiose è succube delle diverse “opinioni” che antepongono interessi politici e di parte alla tutela della salute.

Non siamo mai stati favorevole alla DAD e sappiamo i danni che apporta nelle relazioni sociali e la poca ricaduta sul piano didattico, ma siamo nelle condizioni di poter riaprire le scuole senza che siano state adottate misure vere (come sopra esposte – trasporti, aerazione dei locali, diminuzione di alunni nelle classi, etc) a tutela della salute degli studenti e del personale ? Sicuramente non è stato fatto nulla e Bianchi la smetta di “pontificare” nel bunker di Viale Trastevere perchè di Azzolina ne abbiamo già subiti gli effetti, e questo basta e avanza….

D’altra parte, affermare che se gli studenti non vengono a scuola comunque sono in giro e si infettano, è una “convinzione” di scarso rilievo, perchè le aule piccole, il mancato ricambio d’aria (con apparecchiature idonee,  e non con finestre aperte…) trasporti affollati, sono più che una bomba ad orologeria rispetto a quanto potrebbe  avvenire con la DAD  che, comunque, costringerebbe gli studenti a stare a casa e seguire le lezioni.

Certamente, un mese di DAD,  con misure economiche a favore di quei genitori che, con figli  minori,  sono costretti a restare a casa, vanno adottate,  accompagnando il tutto anche con   la previsione di iniziative di integrazione di lezioni da effettuare anche in periodi successivi mediante idonea corresponsione di  incentivi economici al personale, vanno poi studiate e poste in essere, ma oggi, far tornare tutti a scuola, senza alcuna prevenzione è un rischio cui qualcuno dovrà assumersi le responsabilità per quanto potrà succedere. 

La scuola ha già dato vaccinando anche con la terza dose la stragrande maggioranza del personale, ma non può, tenuto conto che non vi è immunizzazione assicurata, essere esposta a tali rischi (vogliamo parlare della percentuale di personale con età superiore a 55 anni ?).

D’altra parte ancora non abbiamo raggiunto livelli di somministrazione del vaccino fra gli studenti in misura percentuale alta: anzi, tutt’altro, specialmente nella fascia di età inferiore ai 12 anni. 

Quindi, ascoltiamo,  una volta  tanto quanto sta arrivando sul tavolo del governo da parte del mondo della scuola (dai dirigenti scolastici alle organizzazioni sindacali) dai presidenti delle regioni, e da tanti esperti e virologi: proseguire con arroganza solo perchè ci sono forze politiche che ricattano o un Ministro che non ne fa una buona, non depone a favore di un Governo che si definisce dei migliori !!!

Ecco il contenuto della nota.  

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: sospesa per 10 giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 oreanche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
  • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 
    In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) [Vedi riquadro sopra].

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

  • il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
    è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) 
  • non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
  • i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

NOTA MINISTERO SALUTE E ISTRUZIONE 8 GENNAIO 2022

NOTA COMMISSARIO STRAORDINARIO