NOTA MINISTERO ISTRUZIONE DEL 4 MARZO: ULTERIORI ISTRUZIONI IN ORDINE AL DPCM DEL 2 MARZO

Non finisce mai, nel nostro paese, l’avvicendarsi di decreti, note chiarimenti, istruzioni e note ulteriori di chiarimento.

La sostanza non cambia rispetto alla mancata adozione di misure di sostegno per le famiglie che non possono mandare i figli a scuola (e devono rinunciare al lavoro), la sostanza non cambia rispetto allo scaricare sulle scuole le responsabilità dell’organizzazione e accertamento della fattibilità degli ingressi, la sostanza non cambia rispetto a un cambio di rotto che, allo stato, non si vede e che diventa sempre più preoccupante, a seguito del diffondersi di varie tipologie di varianti di virus mentre la vaccinazione di tutto il paese va molto ma molto a rilento.

Ma veniamo all’ennesima nota del “defenestrato” Bruschi e ai suoi “carissimi”:

Il Capo III, all’articolo 21, indica le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche relative alla cd “zona gialla”. Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi “

ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

È confermato, come luogo istituzionale di concertazione e pianificazione, il Tavolo di coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG, come disciplinato all’articolo 21 comma 3.

Il predetto articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi”. Restano pertanto ferme, conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 1994, che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM.

I Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica (cd zona “arancione scuro”), possano disporre le misure, espressamente previste per le “zone rosse”, in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Vanno, peraltro, fatte due precisazioni. La prima, riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.

La seconda, riguarda la disposizione che prevede, nelle zone gialle, che “al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza”. Risponde alla ratio delle misure di salvaguardia ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l’applicazione anche in questi casi dell’articolo 43, predisponendo l’eventuale erogazione in DDI delle “attività mirate all’apprendimento”.

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020. Ciò rappresenta, per una parte almeno delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell’infanzia, per quest’anno scolastico una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali o le eventuali strutture appositamente costituite sono chiamati ove necessario ad accompagnare e sostenere.

L’articolo 21, comma 2, precisa inoltre che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

La nota n. 343 del 4 marzo 2021  ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di garantire, nel caso di sospensione delle attività didattiche, l’attività didattica in presenza ai figli del personale sanitario o di altre categorie ritenute indispensabili.

Il nuovo DPCM prevede la sospensione delle attività didattiche nelle zone rosse per le le scuole di ogni ordine e grado e inoltre, per le zone gialle e arancioni, demanda alle «disposizioni» dei presidenti delle regioni e province autonome la chiusura degli stessi istituti in altri tre casi:

  1. Quando nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave.
  2. L’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi per 100mila abitanti.
  3. Nel caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. 

La nota ministeriale chiarisce che restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

nota del 4 marzo 2021