Il Miur continua nella produzione di note a chiarimento di precedenti circolari e note. La produzione normativa del MIUR è come una catena di Sant\’Antonio. Non fai in tempo a leggerne una che ne arriva un\’altra, non fai in tempo a comprenderne la portata giuridica della prima ( ammesso che ce ne sia) che ne arriva un\’altra a sconfessare, chiarire ( o meglio dire complicare) il contenuto della precedente. Ma ormai questa è la consistenza della dirigenza del Miur, troppo spesso impegnata nei giochi di potere e di acquisizione di poltrone, dimenticando che c\’è un sistema scolastico che attende da tempo norme CHIARE, GIURIDICAMENTE RAZIONALI, E, PIU\’ CHE ALTRO, NUMERICAMENTE RIDOTTE.
L\’ultima, in ordine di tempo, è la nota del 19 agosto, che qui si allega, con cui il Miur chiarisce, a modifica delle precedenti, che il recupero dei posti assegnati per l\’anno scolastico 2013/2014 alle GAE – relativamente a posti o classi di concorso-, per mancata approvazione delle graduatorie del concorso 2012 entro il 31 agosto, può avvenire solo ed esclusivamente nel limite dei posti messi a concorso nel relativo bando. In altri termini, per esempio, se l\’anno scorso, in mancanza della graduatoria del concorso 2012 erano stati \”assegnati\” alla GAE n.3 posti spettanti per la classe di concorso di geografia alla procedura concorsuale, sarà possibile procedere, per l\’a.s. 2014/2015 al relativo recupero, quindi sottraendoli alla GAE, solo nel limite dei posti indicati nel bando del 2012 ( in sostanza se il bando di concorso prevedeva solo 2 posti si recupererà solo tale numero di posti e non 3).