Nella giornata di domani il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un nuovo decreto con cui intenderebbe apportare modifiche al sistema di reclutamento. In particolare si tratta della possibilità di reclutare “per scorrimento”una parte degli idonei dei concorsi ordinari banditi in applicazione del PNRR (1 e 2)
- PRIMA MODIFICA- Integrazione delle graduatorie dei concorsi (Art. 2, comma 1).
All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, viene aggiunto un periodo che prevede che, a decorrere dai concorsi banditi nel 2023, le graduatorie siano integrate, per un triennio dalla pubblicazione, con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso.
Si attinge a queste graduatorie per i posti vacanti e disponibili rimasti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
L’utilizzo di queste graduatorie avviene secondo un ordine di priorità temporale. - SECONDA MODIFICA– Creazione di un elenco regionale di idonei (Art. 2, comma 2)
All’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vengono aggiunti i commi 3-ter e 3-quater4.
Il comma 3-ter stabilisce che i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo nella prova orale in concorsi banditi dal 2020 per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, sono inseriti, su domanda, a partire dall’anno scolastico successivo alla pubblicazione della graduatoria, in un apposito elenco regionale aggiornabile annualmente.
Si attingerà a questo elenco, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari.
Un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito definirà le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento di tale elenco, seguendo un criterio cronologico dei concorsi e l’ordine di punteggio. - TERZA MODIFICA- Decadenza dalle graduatorie per mancata sottoscrizione del contratto (Art. 2, comma 2)
Il comma 3-quater aggiunto all’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 prevede che i docenti nominati a tempo indeterminato o determinato (ai sensi di specifiche disposizioni normative) debbano sottoscrivere il contratto entro cinque giorni dall’assegnazione della sede, o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto, pena la decadenza dalla graduatoria e l’annullamento dell’individuazione.
La sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato determina anche la decadenza dalle procedure per incarichi a tempo determinato per lo stesso anno scolastico. - QUARTA MODIFICA- Procedure assunzionali straordinarie per l’a.s. 2025/2026 (Art. 2, comma 4).
In deroga al termine ordinario, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente saranno completate entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, ma comunque non oltre il 10 dicembre 2025, relative ai concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73/202110.
I vincitori di questi concorsi sceglieranno la sede definitiva tra i posti vacanti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025.
I docenti già con contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui hanno vinto il concorso saranno confermati su tale posto. Nelle more delle assunzioni straordinarie, i posti resi indisponibili saranno coperti con contratti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto.
Ai vincitori dei concorsi si applicheranno specifiche disposizioni in base al possesso o meno dell’abilitazione.