Finalmente il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare con cui fornisce alcuni chiarimenti relativi all’obbligo vaccinale per il personale scolastico, tenuto conto che dal 15 dicembre è applicabile in tutte le scuole.
Il Ministero chiarisce prima di tutto che l’obbligo varrà solo per insegnanti, collaboratori scolastici e dirigenti. Mentre per gli assistenti agli studenti disabili e i lavoratori esterni (ad esempio delle mense scolastiche) continuerà a essere sufficiente la certificazione verde.
In sostanza si conferma che la vaccinazione costituisce «requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (dunque anche nelle paritarie, ndr) e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati». Dunque anche asili e istruzione e formazione regionale.
E’ pacifico quindi che l’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
La circolare precisa anche che deve intendersi escluso il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi.
Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
Sono esentati gli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa a scuola. Ad esempio, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, eccetera. Mentre per il personale che si obbliga di pre e post scuola l’obbligo esiste.
Dal 15 dicembre tutti i lavoratori della scuola dovranno quindi essere vaccinati o esclusi in base a una certificazione medica. Per tale ultima tipologia di personale si precisa che dovranno essere destinati ad altra mansione senza taglio dello stipendio. Gli altri invece avranno cinque giorni per mettersi in regola, dimostrando di aver effettuato la vaccinazione o quanto meno che l’hanno prenotata e la svolgeranno nei 20 giorni successivi. Su docenti e Ata i controlli spettano al dirigente scolastico e agli addetti da lui delegati; sui dirigenti toccano invece all’Ufficio scolastico regionale
CIRCOLARE MINISTERO OBBLIGO VACCINALE