ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI, COMPULSATI DA UNA SIGLA SINDACALE DI SETTORE E, EVIDENTEMENTE, DESIDEROSI DI VOGLIA DI PROTAGONISMO PER APPARIRE NELLE TIVU’ LOCALI, STANNO DISPONENDO L’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DI QUEI BAMBINI CHE, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, NON RISULTEREBBERO IN REGOLA CON L’OBBLIGO VACCINALE DI CUI ALLA LEGGE 119/2017.
ORBENE, DETTI DIRIGENTI, EVIDENTEMENTE, NON HANNO UNA PERFETTA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA SCOLASTICA E, IN PARTICOLARE, DELL’INVIOLABILE DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI GODONO TUTTI I MINORI IN ETA’ SCOLARE, IVI COMPRESI GLI ALUNNI DELL’INFANZIA.
D’ALTRA PARTE LA LEGGE 119 NON ASSEGNA CERTAMENTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI L’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE, MA, BENSI’, TALE OBBLIGO RICADE SULLE ASL.
INFATTI, PER ESEMPIO, L’EMILIA ROMAGNA – ASSESSORATO ALLA SANITA’- IN DATA 26 FEBBRAIO 2019 HA DISPOSTO CHE LE SCUOLE INVIINO ALL’ASL LE DICHIARAZIONI RESE DA PARTE DEI GENITORI RELATIVAMENTE ALLE VACCINAZIONI EFFETTUATE E, QUEST’ULTIMA, IN RAGIONE DEI PROPRI ATTI, VERIFICHI PER OGNI ALUNNO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.
IL DOVUTO ACCERTAMENTO, SI RIPETE, DI COMPETENZA DELL’ASL, DOVRA’ ESSERE PORTATO A TERMINE ENTRO IL 10 LUGLIO 2019, PER CUI, SINO A TALE DATA, LE SCUOLE NON DEVONO E NON POSSONO PORRE IN ESSERE ALCUN ALLONTANAMENTO DEGLI ALUNNI, PENA UNA POSSIBILE ACCUSA DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E ABUSO DI POTERE .
PENSARE, QUINDI, DI ADOTTARE, SENZA INTERVENTO DELL’ASL, PROVVEDIMENTI DI DUBBIA LEGITTIMITA’, ESPONE I DIRIGENTI SCOLASTICI AD INIZIATIVE A CARATTERE PENALE CHE POTREBBERO ESSERE INTRAPRESE DAI GENITORI DEGLI ALUNNI.
SAREBBE BENE, MA ORMAI SIAMO RASSEGNATI ALL’INSUSSISTENZA DELL’ATTUALE MINISTRO, CHE IL MIUR, AVVOLTO IN SILENZIO ASSORDANTE, FACESSE SENTIRE IL SUO PARERE E FORNISSE ISTRUZIONI AI DIRIGENTI, EVITANDO INUTILI PROTAGONISMI E PERSONALI RESPONSABILITA’ DEI CAPI DI ISTITUTO.