Nonostante, e possiamo dirlo questa volta, sia la chiarezza della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale che tenendo conto di quanto indicato nella nota ministeriale del 9 dicembre 2021, dobbiamo assistere a comportamenti differenziati nelle scuole se non addirittura a palese violazione di legge.
Ci vogliamo riferire, in particolare, alla situazione del personale esentato dalla vaccinazione ovvero in malattia
Il Ministero ha chiarito che può ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Appare chiaro che anche il personale in malattia non può che essere considerato nella situazione del rapporto di lavoro sospeso. In proposito, la circolare del Ministeri precisa che “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio“.
Se tanto vale per il personale che è collocato fuori ruolo ovvero a cui, per ragioni oggettive certificate non può essere somministrato il vaccino, è altrettanto chiaro che non si può procedere ad invitare il personale assente per malattia ad effettuare una prestazione sanitaria (quale è infatti la vaccinazione) in un periodo in cui lo stesso risulti affetto da patologie che impediscono la somministrazione del farmaco. Nè, tanto meno, si può imporre al personale in questione di procedere alla prenotazione per la somministrazione del vaccino perchè non è definito il periodo in cui cessa l’assenza dovuta a malattia e il cui stato morboso impedisce, come detto, di avere somministrato il vaccino. Detto questo, solo allorquando sia cessata la sospensione dal servizio a causa della malattia, e si rientri in servizio è possibile invitare gli interessati ad effettuare la vaccinazione ovvero la prenotazione per la somministrazione.
SI ALLEGANO, IN ASSENZA DI IDENTICA INIZIATIVA DA PARTE DELL’USR PUGLIA, ALCUNI CHIARIMENTI DELL’USR VENETO :