Sono in corso di svolgimento le operazioni di immissione in ruolo su:
- base regionale per coloro che sono inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari
- su base provinciale per coloro inclusi nelle Gae
Terminate le predette operazioni, dopo che, sulla scorta delle rinunce, esaurimento delle graduatorie di cui ai punti 1 e 2, con travaso dei posti nelle rispettive procedure, si passerà alla ulteriore fase di immissione in ruolo mediante l’utilizzo della cosiddetta CALL VELOCE, prevista l’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, e disciplinata dal Ministero con il D.M. dell’8 giugno 2020, n.25
Secondo il cronoprogramma del Ministero entro il 2 agosto gli Uffici Scolastici Regionali dovrebbero aver concluso le ordinarie procedure di immissione in ruolo da GAE e GM.
In conseguenza, dal dal 3 al 7 agosto i docenti interessati ad ottenere eventuale nomina in ruolo in altre regioni/province potranno produrre le istanze per la c.d. chiamata veloce (call veloce), i cui esiti dovranno essere pubblicati entro il 10 di agosto.
CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA:
I docenti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo i quali possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.
In sostanza:
a) i docenti inseriti rispettivamente nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione (GM 2016 vincitori, GM 2018, GM 2020 straordinarie e ordinarie, GM del personale educativo), potranno presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo, nell’ambito della regione indicata una o più province di una sola Regione.
b) i docenti inseriti nelle GAE, potranno, produrre domanda in altra provincia della regione in cui sono inseriti (per esempio se sono inserito in GAE Foggia posso produrre domanda per GAE di Brindisi, ove in detta provincia ci siano posti. Gli stessi docenti potranno, volontariamente si intende, produrre domanda in alternativa presentare istanza per i posti disponibili in altre province di una diversa regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.
Ovviamente, non potranno produrre domanda chi risulta già di ruolo ovvero è già destinatario di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato
ACCANTONAMENTO POSTI
Gli USR dovranno sottrarre dalle disponibilità residue dopo le nomine in ruolo da GM e GAE, i posti già destinati alle immissioni in ruolo delle procedure concorsuali in atto e che non sono state ancora concluse (leggasi concorso ordinario 2020 e concorso straordinario bis)
QUANDO PRODURRE DOMANDA.
Come detto, ove si dovesse rispettare la tempistica della conclusione della 1 e 2 fase immissione in ruolo ordinaria, qualora residuino posti, l’USR pubblica le disponibilità e apre le funzioni di una apposita piattaforma ministeriale per la presentazione delle domande.
La domanda andrà presentata tramite apposita piattaforma ministeriale indicando la Regione prescelta. Le domande presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:
1) Scegliere la Regione di partecipazione ed Indicare la Provincia o le Province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della Regione scelta;
3) Nel caso di più Province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna Provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa;
4) In caso di un’unica Provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa.
Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli USR, sulla base delle istanze presentate, pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi suddivisi per ciascuna delle procedure e dispongono dei soggetti che risultano in posizione utile.
PRECEDENZA NELLA NOMINA FRA DIVERSE TIPOLOGIE DI GRADUATORIE
Le assunzioni a tempo indeterminato in questione riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione 50% tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari, e 50% alle GAE.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
Questo significa che, con riferimento a tale meccanismo (c.d. “Call Veloce”), i vincitori di un concorso ordinario (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli ed esami, come il futuro Concorso ordinario 2020) avranno priorità sia rispetto a coloro che sono presenti nelle GM2018 (concorso riservato non selettivo) sia rispetto ai vincitori del concorso straordinario 2020 (concorso riservato selettivo per titoli ed esami).
Nel caso in cui gli elenchi graduati non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
COSA SUCCEDE SE SI RINUNCIA OVVERO SI ACCETTA NOMINA
In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
ATTENZIONE: Finita l’operazione di nomina per l’a.s. 2022/2023 le graduatorie utilizzate per le immissioni in ruolo di tale procedura decadono e non sono ulteriormente utilizzabili.
CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.