ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA: CHI LA FA ….

L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Lo ha ribadito anche la C.M. 20651 del 12/11/2020 sulle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22”.

Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Ma a chi attribuire queste ore?

Con Nota prot. n. 11208 del 23 settembre 2021 l’USR per il Piemonte riepiloga le principali regole in materia.

Individuazione dei docenti

L’insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Indicazioni del MEF

In proposito, la nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze ha stabilito che:

  • possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale;
  • il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica;
  • la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC

La nota dell’USR ricorda anche come effettuare la scelta:

  • per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
  • per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
  • per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.

A quanto detto si aggiunge:

Come chiarisce esplicitamente la ministeriale del 20 marzo 2019, “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”

Non è possibile, quindi,  svolgere l’attività alternativa alla religione cattolica nelle ore di potenziamento, in quanto quest’ultimo è rivolto a tutti gli studenti e non può essere destinato solo a quegli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

I docenti titolari nella scuola, in servizio sul potenziamento, potranno svolgere, quindi, l’ora alternativa alla religione cattolica solo come ora aggiuntiva rispetto al loro orario di cattedra

E’ previsto il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni.