ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN: PERIODI DI MALATTIA E INTERRUZIONE PER FERIE— MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DA PARTE DEL D.S.- — CONTEGGIO PERIODI DI MALATTIA SUPPLENTI ANNUALI –

Relativamente ai periodi di malattia usufruite dal dipendente con diversi certificati medici, intervallati da un periodo di ferie, l’ARAN ha espresso il seguente orientamento:

A fronte di diversi certificati medici presentati dal dipendente, intervallati dai giorni di ferie già chiesti e autorizzati, si può considerare un unico periodo continuativo di assenza per malattia?

Le ferie e la malattia sono due istituti giuridici diversi e separati disciplinati dagli artt. 13 e 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

In merito va precisato che la fruizione delle ferie non può coincidere con i giorni di malattia. Pertanto, di norma, prima di concedere un periodo di ferie ad un lavoratore precedentemente assente per malattia, è necessario accertarsi che lo stesso sia effettivamente guarito, ad esempio attraverso il rientro in servizio del lavoratore.

Tuttavia, nel caso di specie, considerato che le ferie erano state autorizzate prima dell’insorgenza dell’evento morboso, al fine di venire incontro alle esigenze del lavoratore guarito, si ritiene possibile fruire delle ferie senza ripresa del servizio. In tal caso, se i due certificati medici siano distinti e non recanti la dicitura prosecuzione della malattia, i giorni di ferie intercorrenti nel mezzo non vengono considerati malattia ma ferie.

Sempre l’ARAN si è espressa relativamente alla modifica unilaterale da parte del dirigente scolastico in materia di concessione del rapporto di lavoro part-time 

Il dirigente scolastico può modificare l’articolazione oraria di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio?

La norma contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA è l’art. 58 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

Tale articolo al comma 6 prescrive che il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7, che a sua volta indica le differenti modalità di svolgimento del part-time.

Quindi è il contratto scritto a definire la durata e le modalità di svolgimento della prestazione in part time.

Per quanto concerne, invece, la modifica del rapporto a tempo parziale, ai sensi della ordinanza ministeriale n. 446 del 1996 cui rinvia la norma contrattuale, essa può essere richiesta solo dall’interessato con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dopo due anni dalla costituzione del part time. In casi eccezionali, però, da valutare in relazione alla dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta, è ammissibile anche la modifica del rapporto di lavoro prima della scadenza del biennio.

Pertanto, il rapporto di lavoro part time, come definito contrattualmente non può essere modificato in modo unilaterale dal dirigente scolastico.

Conteggio periodi di malattia per supplenti annuali al 31 agosto o 30 giugno 

Per il personale scolastico con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, nel conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia di cui all’art. 19, comma 10, del CCNL Scuola del 29.11.2007, vanno ricompresi anche i giorni di assenza per malattia certificata per grave patologia previsti dall’art. 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29.11.2007?

L’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007, comma 1, prevede per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.

I commi 10 e 15 dell’articolo 19 sopra citato, dispongono che in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui retribuiti al 50% e che a tale personale si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.

Il comma 9 su citato esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Per il riconoscimento del beneficio, pertanto, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.