Come è noto le relazioni sindacali nella scuola sono disciplinate dall’art. 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.
Tale norma contrattuale, prevede:
- informazione preventiva
- informazione successiva
L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), tenendo condo del CCNL del 19.4.2018, ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza di tale distinzione
- Esiste nella scuola ancora la distinzione tra informazione preventiva e successiva come prevista dall’art. 6 del CCNL Scuola del 29.11.2007?
- Il DS è tenuto a fornire l’informazione successiva “d’ufficio” o solo su “richiesta” delle OO. SS. Territoriali?
Il CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 ha completamente disapplicato la precedente disciplina contrattuale in materia di relazioni sindacali. Infatti, l’art. 4, comma 5, del CCNL 19.4.2018 prevede che “Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento”. Pertanto, la previsione di cui all’art.6 del CCNL 29.11.207 non è più attuale.
Tanto premesso, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti, quali ad esempio il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 97 del 2016, la contrattazione collettiva nazionale ha attribuito una nuova connotazione all’istituto dell’informazione sindacale. Infatti, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 19/4/2018 l’informazione si configura come strumento propedeutico all’esercizio delle relazioni sindacali, ed è dovuta su tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
A tal fine l’Istituzione scolastica dovrà trasmettere le notizie necessarie a consentire ai soggetti sindacali di poter compiutamente conoscere le questioni trattate, al fine di partecipare fattivamente ai successivi momenti relazionali che li vedono coinvolti.
Alla luce della nuova disciplina in materia di relazioni sindacali – che costituisce il nuovo ed esclusivo ambito applicativo di riferimento in materia – sussistono pertanto solo i seguenti obblighi in capo al datore di lavoro:
a) fornire una compiuta informazione preventiva sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto;
b) attivare sugli stessi il confronto, secondo quanto disposto dall’art. 6, qualora richiesto dalle organizzazioni sindacali o proposto dalla stessa amministrazione contestualmente all’informativa;
c) fornire, a richiesta, una informazione successiva sugli esiti del confronto, qualora attivato.