E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione la circolare condivisa con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2023.
Ques’anno le operazioni vengono ulteriormente anticipate, che, se portate a termine entro la tempistica fissata, potrebbero agevolare le definizioni degli organici e le conseguenti fasi di assunzioni.
Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno dunque presentare le loro richieste di pensionamento a partire da oggi, lunedì 12 settembre 2022, utilizzando la procedura web POLIS “Istanze online”. Il termine per l’inserimento delle domande è venerdì 21 ottobre 2022. Solo i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2023.
L’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al MI, accerterà il diritto al trattamento pensionistico del personale richiedente entro il 18 aprile 2023.
La circolare contiene, inoltre, indicazioni riguardanti il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e i trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto.
Riassumendo quanto contenuto nella circolare e nel decreto ministeriale si può consì sintetizzare:
Dal 01/09/2023 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento di:
- 67 anni di età al 31/09/2023 d’ufficio, oppure, a domanda, entro il 31/12/2023 purché
abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, sia per gli uomini che per le
donne. - Sarà collocato a riposo d’ufficio, anche, il personale che al 31/08/2023 compia il
65° anno di età e sia in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico
(41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini). - 66 anni e 7 mesi di età al 31/12/2023 a domanda, purché abbia maturato un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2023, sia per gli uomini che per le donne
(Insegnanti della scuola dell’infanzia- ALL. B della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto al trattamento pensionistico anticipato al compimento di:
- un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/12/2023;
Opzione donna – articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234
Requisiti contributivi Requisiti anagrafici Maturati al 31 dicembre 2021- QUOTA 100 E 102
- Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
- 58 anni maturati al 31 dicembre 2021
Quote 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234
Requisiti contributivi + Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021
– Anzianità contributiva minima di 38 anni 62 anni di età Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022
– Anzianità contributiva minima di 38 anni 64 anni di età
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