PENSIONE DAL 1^ SETTEMBRE 2021: PRIME INDICAZIONI

Per la fine del mese di novembre il Ministero dell’Istruzione dovrebbe emanare la circolare relativa ai pensionamenti dal 1^ settembre 2021.

Nella predetta circolare sarà fissato il termine entro il quale sarà possibile produrre domanda anticipata di collocamento a riposo per dimissioni ovvero per anzianità. Ovviamente, coloro che raggiungono i limiti di età non dovranno produrre alcuna domanda.

A breve, come ogni anno, la FLP SCUOLA FOGGIA pubblicherà un vademecum nel quale saranno inserite tutte le notizie utili per conoscere le possibilità, avendo determinati requisiti anagrafici e di servizio, per poter produrre domanda anticipata di collocamento a riposo.

Appare evidente che tutti, prima di prendere una così importante decisione, si chiedono quale sarà l’importo della mia pensione e come  sarà calcolata.

Riteniamo utile, pertanto, esporre, in sintesi, come viene effettuato il calcolo della pensione, precisando, però, che su tale calcolo incidono diversi elementi: l’importo delle retribuzioni percepite, l’ammontare dei contributi maturati nonché il periodo in cui questi sono stati accreditati. A seconda del periodo di riferimento, infatti, si applica un differente sistema per il calcolo delle pensioni, come vedremo meglio in questa guida dedicata.

VEDIAMO I DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO

Attualmente si prendono a riferimento DUE SISTEMI DI CALCOLO. SISTEMA MISTO (consistente in un calcolo retributivo integrato da una parte contributiva) SISTEMA INTERAMENTE CONTRIBUTIVO (consistente nel calcolo basato solo sui contributi versati)

Nel 1995, infatti, con la riforma Dini è stato sostituito il vecchio calcolo basato sull’ultima retribuzione percepita, con quello contributivo dove invece si considera  esclusivamente il montante contributivo dell’interessato.

Ebbene, con il passaggio dall’uno all’altro sistema per coloro che hanno contributi accreditati sia prima che dopo il 1° gennaio 1996 si applica il SISTEMA MISTO.

TALE SISTEMA, poi, prevede due ipotesi di calcolo:

  • per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato meno di 18 annidi contributi si applica il sistema retributivo per la quota antecedente a questa data e quello contributivo per i contributi accreditati successivamente;
  • per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 annidi contributi il sistema retributivo si applica per la quota antecedente al 1° gennaio 2012, e il contributivo per quella successiva.

Appare evidente che per coloro che non possono vantare contribuzione prima del 1° gennaio 1996, si applica interamente il sistema contributivo per il calcolo della pensione; con il passare degli anni, quindi, ci sarà il totale passaggio al sistema contributivo.

Premesso quanto sopra, passiamo ad esaminare il funzionamento dei due SISTEMI DI CALCOLO.

SISTEMA RETRIBUTIVO

Tale sistema si basa sul reddito medio percepito negli ultimi anni di lavoro – 10 anni nel caso dei lavoratori dipendenti – che si definisce come reddito pensionabile, e si moltiplica per l’anzianità contributiva, ossia per gli anni in cui sono stati versati i contributi, e per un’aliquota di rendimento.

Tale aliquota, poi, rappresentata da una percentuale del 2% viene moltiplicata per gli anni di contribuzione (massimo 40 anni) che trasforma la retribuzione annua pensionabile media nel trattamento annuo di pensione.

In ogni caso, per ottenere l’aliquota di calcolo del 2% per ogni anno di servizio è necessario  che non abbia una retribuzione annua superiore a 46.630€; per chi supera questo limite l’aliquota viene progressivamente ridotta fino ad arrivare all’1% (per chi ha reddito superiore a 77.000€), evitando così che chi ha percepito stipendi molto alti durante la propria carriera sia maggiormente agevolato.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Come si è innanzi detto con la riforma Dini vi è stato il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, nel quale invece si tiene conto del solo montante contributivo del lavoratore.

Questo si calcola moltiplicando la retribuzione pensionabile annua per l’aliquota di computo, ossia la percentuale di retribuzione pensionabile che viene accantonata come contribuzione ai fini previdenziali; il risultato, a sua volta, si moltiplica per il tasso di rendimento, ossia un tasso di rivalutazione annuo dei contributi versati.

Il risultato di questo calcolo, ossia il montante contributivo, a sua volta viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione così da trasformarlo nell’importo della pensione.

Riassumendo, per eseguire il calcolo della pensione per il sistema contributivo bisogna eseguire i seguenti passaggi:

  • calcolo dell’importo dei versamenti contributivi anno per anno. A tal fine si può applicare all’imponibile previdenziale (la somma assoggettata al calcolo dei contributi previdenziali) la percentuale relativa alla propria situazione previdenziale: 33% per lavoro dipendente, 23% per lavoro autonomo, tra il 27% al 30% per parasubordinati a seconda della situazione.
  • moltiplicare l’importo così ottenuto per il coefficiente di rivalutazione anno per anno. La somma di questi numeri sarà il montante contributivo totale.
  • applicare la percentuale relativa al coefficiente di trasformazione relativo all’età di quando si va in pensione. L’importo sarà quello della rata annua.