L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di
un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’Inps , con messaggio n. 54 del 9.1.2020, e in base alla circolare n. 117 del 9/8/2019, indica precise istruzioni sulle dichiarazioni dei redditi da comunicare per l’ottenimento e la conservazione della pensione anticipata quota 100 (moduli AP139 e AP140).
Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione. Il modulo AP139 è stato predisposto per coloro che sono già pensionati con Quota 100 e che, quindi, devono ora produrre tale modulo.
Il modulo si compone di una copertina che riassume i principi essenziali della normativa in vigore e indica le fattispecie rilevanti e le modalità di dichiarazione. Nella successiva parte editabile vengono riportate le seguenti sezioni :
1-Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro
Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto dicumulo disposto dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che, come illustrato anche nella circolare n. 117/2019, i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
Tale adempimento, pertanto, deve essere effettuato anche nel caso in cui gli eventuali redditi da lavoro autonomo e d’impresa percepiti dal dichiarante ammontino ad un importo pari o inferiore ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
2- Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili
Secondo quanto previsto dalla circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell’anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
3- Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota 100.
In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento della suddetta attività per consentire all’Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
4- Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n.117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui trattasi per espresse deroghe normative.
Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 e che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire ovvero non hanno percepito redditi da lavoro, non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’INPS.