Il Ministero dell’Università ha provveduto a pubblicare il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al primo decreto pubblicato il 24 febbraio 2025
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)
Ricordiamo che ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, per l’anno accademico 2024/2025, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73,
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi superi i posti disponibili:
- per i percorsi da 60 CFU, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- per i percorsi 30 CFU allegato 2 (per triennalisti/concorso straordinario BIS) i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A, al decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, prot. 148. 4.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Per l’anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.
Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.
Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.
Fino al 31 dicembre 2025, cosi come previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 dicembre 2024, n. 378, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e col Ministro dell’economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.
Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione.
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.)
Per il percorso di completamento di cui al comma 1, lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l’importo di euro 2.500.
SI FA PRESENTE CHE LA CONSULENZA PER DETTI CORSI
VERRA’ ATTIVATA DA QUESTA SEGRETERIA PROVINCIALE
A PARTIRE DAL 26 MARZO 2025
SI RICORDA, IN PROPOSITO, CHE OCCORRERA’ PRENOTARE APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO.
LA CONSULENZA E’ EFFETTUATA SOLO IN PRESENZA ED E’ RISERVATA AI SOLI ISCRITTI O A COLORO CHE,PERFEZIONANDO L’ISCRIZIONE, SI RECANO IN SINDACATO