In questi giorni i docenti in possesso di altra abilitazione ovvero del titolo di sostegno (in qualsiasi ordine e grado di scuola) ove intendano conseguire una diversa abilitazione ovvero, per esempio per i docenti in possesso di titolo di sostegno, l’abilitazione per una delle classi di concorso relative al titolo di studio in possesso, si chiedono se i percorsi abilitanti da 30 cfu verranno indetti dalle Università solo per l’anno 2024.
L’argomenti dei percorsi abilitanti suscita molto interesse fra il personale docente e sono tantissime le domande che giungono in redazione. Tra queste una guarda già al futuro. “Sono una docente abilitata con tfa su cdc A026 e di ruolo dall’a.s 2017/18 in quanto vincitrice del concorso 2016 nel Lazio, quindi sarei destinataria del corso abilitante da 30 cfu per abilitati su altra classe di concorso, per passare ad A027. Tale corso abilitante sarà previsto anche per il prossimo anno accademico 2024/25?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Per dare esito a tale dubbio dobbiamo rifarci al testo normativo che ha modificato le modalità di accesso ai ruoli della scuola secondaria, ci riferiamo, in particolare, al D.L.vo 59/2017 e al successivo D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022 n. 79.
Infatti, l’art. 2 ter al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, così dispone: “comma 4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1”.
Ora, appare evidente che non è indicato un limite temporale per conseguire tale abilitazione attraverso i corsi da 30 cfu, in quanto il sistema abilitante è istituzionalizzato e non è limitato al solo a.a. 2023/24.
Su tale problematica dobbiamo, altresì evidenziare che anche il DPCM 4 agosto 2023, nel disciplinare i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, all’art 13, comma 1, stabilisce che: “1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”.
L’occasione è propizia per ribadire che tali percorsi abilitanti (da 30 cfu) non sono a numero chiuso e possono essere svolti interamente on line. Non è previsto alcun tirocinio, né diretto, né indiretto. Il corso è pari a 180 ore di lezioni online sincrone e si conclude con una prova finale organizzata in modalità scritta ed orale – consistente in una lezione simulata- (in presenza). Per accedere alla prova finale occorre aver frequentato per ciascuna attività formativa il 70%, delle lezioni.