La Legge n. 79 del 29 giugno 2022 art. 44, di modifica del decreto legislativo n. 59/2017, ha istituito i nuovi percorsi abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado. Il DPCM del 4 agosto 2023 e i relativi allegati definiscono i criteri per l’accreditamento dei percorsi formativi, i contenuti dell’offerta formativa e i requisiti d’accesso, le modalità di organizzazione delle attività didattiche e di tirocinio, i costi per l’iscrizione, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale abilitante dei percorsi 60 CFU e dei percorsi abbreviati. Per l’edizione 2024-2025, gli Atenei sono in attesa dei decreti ministeriali di attivazione.
Il Ministero dell’Università nei mesi scorsi ha invitato le Università a produrre istanza di accreditamento (dovevano farlo entro il 12 dicembre 2024).
L’iter quindi di accreditamento prevedeva la valutazione dell’ANVUR, DEL MUR, IL DECRETO AUTORIZZATIVO E LA SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DA PARTE DELLE UNIVERSITA’
Ad oggi, purtroppo, ci sono solo indiscrezioni sulla valutazione effettuata dall’ANVUR mentre si attende ancora la valutazione del MUR e, conseguentemente, la pubblicazione formale del decreto, Evidentemente, per spingere il dicastero dell’Università a prendere una decisione, le Università nelle more hanno iniziato già a pubblicare gli avvisi con i corsi abilitanti richiesti che, ovviamente, sono sempre subordinati al regime autorizzatorio da parte del MUR.
I percorsi abilitanti che dovrebbero (il condizionale a questo punto è d’obbligo) essere attivati sono:
- Percorsi abilitanti da 60 CFU (Allegato 1), destinato agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti o ai diplomati ITP, nel caso delle classi di concorso ITP. Si tratta del percorso standard al quale possono partecipare coloro che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso agli altri percorsi. A questa tipologia di percorsi potranno iscriversi anche coloro che sono in possesso dei 24 CFU per l’insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, chiedendone il relativo riconoscimento.
- Percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU (Allegato 2) per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”. Partecipano a questo percorso anche i vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.
- Percorsi transitori da 30 CFU (Allegato 4), relativo agli ulteriori 30 CFU/CFA riservato a coloro che in possesso dei primi 30 CFU/CFA (di cui all’ Allegato 3) superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria.
- Percorsi post-concorso da 36 CFU/CFA (Allegato 5) per coloro che hanno partecipato al concorso senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione:
- ITP vincitori di concorso
- Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che hanno partecipato al concorso con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.
Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Pertanto:
- Solo per le lezioni, è possibile lo svolgimento in modalità telematica fino al 50% del totale.
- Le attività di tirocinio e laboratorio si devono svolgere in presenza.
- Ciò indipendentemente dall’università che eroga i corsi (sia questa Statale, non statale o telematica). Infatti le caratteristiche del percorso sono definite in maniera uniforme quale che sia l’università che attiva il percorso.
Dal 2025/2026 la quota che si potrà svolgere online sarà quella ordinaria del 20%.
SI PRECISA CHE, IN OGNI CASO, I SOLI PERCORSI CHE POTRANNO ESSERE SVOLTI INTERAMENTE ONLINE SONO I 30 CFU ART.13 DESTINATI A COLORO CHE RISULTANO ESSERE GIA’ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SU UNA CLASSE DI CONCORSO O SU ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE OVVERO IN POSSESSO DI QUALSIASI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE ED ASSISTENZA COLORO CHE SONO INTERESSATI ALL’ARGOMENTO POSSONO RECARSI PRESSO QUESTA SEDE PRENOTANDO APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO.