PERMESSI PER PARTECIPARE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ALCUNI CHIARIMENTI

Tutti i Ministri che si sono succeduti a Viale Trastevere hanno posto la formazione del personale docente al centro della loro attenzione e come obiettivo prioritario del loro programma. 

A conforto di ciò, si sottolinea come l’art. 36, comma 4, del CCNL Scuola 2019/21, così recita “La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità”.

Da quanto detto, emerge che la formazione nello stesso tempo rappresenta sia un diritto del lavoratore della scuola che un dovere di svolgimento per garantire un’adeguata professionalità.
Sempre l’art.36 del CCNL 2019/21 della scuola al comma 5 prevede che  Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Al fine di facilitare la partecipazione alle attività formative del personale docente, sempre l’art.36 al comma 8 stabilisce che: ” Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche”.
Dalla lettura delle sopra citate norme contrattuali, cogenti per tutti, sia per l’Amministrazione (leggasi dirigente scolastico) che per gli stessi lavoratori (leggasi docenti) emerge chiara  la possibilità di usufruire di 5 giorni di permesso retribuito per la formazione spetti a tutti i docenti, senza distinzione alcuna tra docenti di ruolo e docenti precari; a prescindere, quindi, dalla tipologia di contratto stipulato con la scuola.

Da tanto, quindi, si evidenzia com il  dirigente scolastico non può negare il permesso se questo è regolarmente comunicato e certificato.