PERSONALE DELLA SCUOLA E CERTIFICATO VERDE

Il Ministero dell’Istruzione con  nota del 15 ottobre 2021 , nota MINISTERO ISRUZIONE -CERTIFICATO VERDE   ha evidenziato quanto previsto nella  legge 133/2021 sulla certificazione verde in ambito scolastico

La novità è che il rientro del docente “sospeso” potrà avvenire solo alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo: in pratica, in questi casi il docente tornerebbe in servizio diversi giorni dopo l’ottenimento del Green pass, con decurtazione stipendiale maggiore rispetto all’effettiva mancanza della certificazione.

La legge di conversione del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 modifica, infatti, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro in caso di mancato possesso di valida certificazione verde e, quindi, la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.

La stessa norma, infatti, al fine di garantire il diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.

Questa novità della doppia condizione per riassumere servizio dopo la sospensione per mancata certificazione verde, comporta il rischio di un netto allungamento della sospensione anche fino a 20 giorni.