PERSONALE DELLA SCUOLA LAVORATORI FRAGILI : SENZA TUTELE DOPO IL NUOVO D.L. 24/2022

Sino al 31 dicembre 2022, in virtù dei provvedimenti legislativi emanati in questi due anni di pandemia ( commi 2 e 2/bis  – art. 26 del DL 17/3/2020 n° 18 , rinnovate con i  comma 3/bis e comma 3/ter dell’art. 17 – legge 18/02/2022 n° 11.), il personale scolastico appartenente alle categorie definite “lavoratori fragili” ha potuto godere di due tutele : il lavoro agile o Smart working  e l’equiparazione della eventuale malattia al “ricovero ospedaliero” senza computo dell’assenza nel “periodo di comporto contrattuale”.

Il Governo, nel predisporre il nuovo decreto legge che doveva e pone  fine allo stato  di emergenza, aveva previsto il proseguimento dello Smart working fino al 30 giugno, con possibilità di analogo rinnovo della equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero.

Improvvisamente e senza alcuna giustificazione, nel testo definitivo del D.L.  approvato dal Governo in data 24 marzo, n. 24, sono state cassate  entrambe le tutele. 

Tale omissione è palese in quanto alcun riferimento viene fatto alle due precitate tutele negli articoli del decreto e negli allegati allo stesso. 

Evidentemente il  legislatore (il governo) ha dimenticato che le tutele dei lavoratori fragili non possono essere subordinate alla cessazione dello stato di emergenza.

Come sostenuto da più parti, invece, il tutto deve essere rapportato a quanto disposto con il  Decreto Interministeriale 4/2/2022 nel quale sono indicate le patologie in virtù delle quali spetta una particolare  tutela per la condizione di fragilità dei soggetti interessati.

Pertanto, sarebbe non solo necessario, ma anche giuridicamente ed eticamente corretto, far riferimento al citato D.M. del 4/2/2022 con la logica conseguenza di prorogare le due tutele così come già previste e normate  dai commi 2 e 2/bis  – art. 26 del DL 17/3/2020 n° 18 , rinnovate con i  comma 3/bis e comma 3/ter dell’art. 17 – legge 18/02/2022 n° 11.

Come si possa e abbia potuto il governo, che pure sembra sia supportato nelle sue decisioni da autorevoli esperti virologi e immunologi,  pensare che, in presenza di una accertata  diffusione del virus, ancora più contagioso rispetto al passato,  si possano eliminare le tutele (smart working ed equiparazione della malattia a ricovero ospedaliero) è cosa assurda e inconcepibile; si realizzerebbe un grave attacco alla salute dei lavoratori fragili.

Non solo, se da un lato si invitano i datori di lavoro privati ad adottare forme di tutela efficace per i lavoratori dipendenti, il maggior datore di lavoro, lo Stato, espone, dal suo canto, i propri dipendenti che si trovano in una  situazione di fragilità accertata e riconosciuta tra le patologie di cui al DI 4/2/2022, a potenziale pericolosità sia per i contagi che per gli effetti conseguenti sul proprio stato di salute, dando così un segnale opposto a quanto si impone ai datori di lavoro privati.

Speriamo e auspichiamo che si ponga rimedio a questa dimenticanza (?) e  decisione cervellotica e lesiva della salute dei lavoratori fragili, con un intervento normativo che modifichi ed integri quanto contenuto nel D.L. 24/2022