PERSONALE DELLA SCUOLA: NUOVE MISURE A SEGUITO INFEZIONE DA COVID FIGLI, QUARANTENA CONTATTO STRETTO, LAVORATORI FRAGILI, ETC

Per venire incontro ai tanti quesiti che ci sono stati sottoposti per quanto attiene alla situazione epidemiologico con i riflessi nell’ambito familiare a seguito delle varie tipologie di casi che si possono verificare (infezione diretta da covid, infezione covid figli, quarantena e dad figli, lavoratori fragili) riteniamo utile fare un excursus della normativa per effetto di quanto disposto dal Decreto-Legge n. 221/2021 del 24 dicembre 2021.

In particolare:

  1. lavoratori fragili

Sino alla  data del 28 febbraio 2022 sono state confermate le tutele per i lavoratori fragili in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104) o certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, che possono svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e la cui assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero e i relativi periodi non saranno conteggiati nelle assenze per malattia (Legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021).

Ciò posto per il personale scolastico (di ruolo o supplente) che risulti in possesso di:

• riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
• certificazione attestante una condizione di rischio derivante da:
– immunodepressione;
– esiti da patologie oncologiche;
– svolgimento di relative terapie salvavita

potrà essere prevista la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Appare anche evidente, quindi, che occorre prima verificare la prima possibilità offerta dalla normativa e, nel caso in cui non ci siano condizioni per adibire a diverse mansioni mediante lavoro in  modalità agile, è consentita l’assenza dal servizio che, a questo punto, è equiparata al ricovero ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia (non sono computabili ai fini del periodo di comporto).

Nel decreto è precisato che con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso l’utilizzo in diversa mansione

Come è facile evincere dal quadro normativo delineato dal D.L. nulla cambia, purtroppo,  per quei  lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d’ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non trova attenzione e previsione tutelante dal provvedimento legislativo. In quest’ultimo caso, in definitiva, l’assenza verrò conteggiata nel periodo di malattia, con il rischio del  superamento del periodo di comporto dell’assenza dal servizio per malattia.

   2.Congedi parentali straordinari per figli

Il decreto legge ha prorogato sino alla data del 31 marzo 2022  la possibilità di fruizione dei congedi parentali
straordinari per i figli (anche in stato di disabilità grave) nei casi di provvedimenti di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o in relazione ai periodi trascorsi in quarantena (art. 9 decreto-Legge 146/21, entrato in vigore il 22 ottobre 2021).
Si evidenzia che rispetto al  decreto-legge 30/2021, il congedo non è più subordinato alla possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

➢ Per figlio convivente fino ai 16 anni (il congedo è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore): Il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
oppure
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
oppure
– della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Mentre la possibilità è riconosciuta per tutti i figli sino al 16 anni diverso,però, il trattamento economico che ne deriva: 
• per figlio convivente minore di anni quattordici: Il congedo può essere fruito sia per l’intera giornata che anche in modalità oraria. Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.
• per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16  il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

➢ Per figli disabili (a prescindere dall’età e dalla convivenza con il genitore): Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado corrispondente alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
oppure
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
oppure
– della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto;
oppure
– della chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.
Il congedo può essere fruito sia per l’intera giornata che anche in modalità oraria. Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

3. Periodo trascorso in malattia per covid o in  in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

In questo caso il periodo è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20).

Ciò premesso, quindi, il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) che si dovesse assentare per le seguenti situazioni:
• Attesa dell’esito del tampone: Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell’esito di un tampone per accertare l’eventuale positività da SARS-CoV-2.
• Contact tracing: Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.
• Positività con sintomi e senza sintomi: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2 o perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2.
• Contatto stretto: convivente con persona positiva: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2.

il relativo periodo è conteggiato quale malattia senza che sia computato, si ripete, nel periodo massimo di malattia prevista dal CCNL nteramente retribuito, ed è escluso dalla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza. È altresì esclusa la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale.

CASISTICA PERSONALE ATA

Tenuto conto dell’accordo sottoscritto dalle cosiddette OO.SS. rappresentative con il Ministero dell’Istruzione, per il personale ata: 
• posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
• genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
• in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
• con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
• lavoratori dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
• conviventi di persone immunodepresse.

è data facoltà ai lavoratori non dotati di adeguata strumentazione di connettività personale di farne richiesta all’Amministrazione stessa che potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie specifiche messe a disposizione dalla legge e senza ulteriori oneri o aggravi di spesa, a dotarli di quanto occorre in comodato d’uso, subordinatamente alle esigenze didattiche.

Personale che non rientra nei casi precedenti.
Per il rimanente personale, che non rientra nei casi precedenti, in base alle esigenze di funzionamento delle scuole, il dirigente scolastico definirà informandone le RSU, i criteri generali per l’individuazione delle quote di personale che potrà accedere al lavoro agile, privilegiando:
• le esigenze delle lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al lavoro agile;
• i genitori di figli minori chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio;
• le esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti