PERSONALE SCOLASTICO IN MALATTIA NON E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO VACCINALE

Come da sempre abbiamo sostenuto, clicca qui per leggere nostra interpretazione sin dal 16 dicembre 2021- , per il personale scolastico che si trova in malattia non è possibile, da parte della scuola, richiedere l’obbligo vaccinale

Infatti, proprio l’Avvocatura dello Stato di Bari ha fornito specifico parere in proposito, operando un distinguo, relativamente alla certificazione medica da cui evincere che la patologia che determina l’assenza possa anche essere valida per essere temporaneamente esentati dalla vaccinazione.

In proposito, proprio il Ministero con la nota  n. 1927 del 17 dicembre 2021  aveva già chiarito che l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

A questa si aggiunge  la nota n. 1929 del 20.12.2021,  il Ministero dell’Istruzione ha definitivamente precisato  che: il decreto legge  26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all’obbligo vaccinale per  il personale scolastico e che,  dunque, a prescindere dalla vicende  contingenti che  interessano i singoli rapporti di lavoro,  la vaccinazione costituisce per  tutto  il personale della scuola,  anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Nel parere si legge che: Sembra di potersi ritenere, dunque, che mentre nei primi atti interpretativi  il Ministero ponesse  l’accento sulle situazioni di sospensione deL rapporto lavorativo – che sono cosa diversa dall’assenza giustificata  e temporanea per infermità – nell’ultimo atto di chiarimento e indirizzo dia  rilievo  al dato  fattuale dell’assenza dal lavoro del dipendente per infermità certificata:   ii dipendente, pertanto, durante  tale  periodo  di comporto   non potrebbe e/o dovrebbe essere  sottoposto  all’obbligo vaccinale“.

L’interpretazione  da   ultimo  delineata appare,  peraltro, essere  quella preferibile  in relazione al caso di specie, in quanto da un lato più garantista (imponendo Part. 32, comma 2, Cost.  un’interpretazione, se non restrittiva, quantomeno  non  eccessivamente estensiva  delle norme che impongono trattamenti sanitari a determinate  categorie) e dall’altro più rispettosa della ratio della normativa, la quale è da ricercarsi nella tutela del personale e dell’utenza scolastica più che in quella della collettività indifferenziata.

La stessa è, peraltro, più compatibile con un’interpretazione sistematica, atteso che non vi è  ragione  di  considerare assente  ingiustificato un  soggetto  la  cui  assenza trova giustificazione in una causa differente dal mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale (nel caso di specie, la malattia) e che, d’altra parte, non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino)  volto all’assolvimento del suddetto obbligo.

In altri termini, la sopra riportata interpretazione, ad avviso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, costituisce il giusto contemperamento degli interessi  in gioco e risponde  a esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori  interessi di codesto Istituto e della popolazione scolastica, attesa l’attuale assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso

PARERE-AVVOCATURA (1)