Come da sempre abbiamo sostenuto, clicca qui per leggere nostra interpretazione sin dal 16 dicembre 2021- , per il personale scolastico che si trova in malattia non è possibile, da parte della scuola, richiedere l’obbligo vaccinale
Infatti, proprio l’Avvocatura dello Stato di Bari ha fornito specifico parere in proposito, operando un distinguo, relativamente alla certificazione medica da cui evincere che la patologia che determina l’assenza possa anche essere valida per essere temporaneamente esentati dalla vaccinazione.
A questa si aggiunge la nota n. 1929 del 20.12.2021, il Ministero dell’Istruzione ha definitivamente precisato che: il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all’obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Nel parere si legge che: Sembra di potersi ritenere, dunque, che mentre nei primi atti interpretativi il Ministero ponesse l’accento sulle situazioni di sospensione deL rapporto lavorativo – che sono cosa diversa dall’assenza giustificata e temporanea per infermità – nell’ultimo atto di chiarimento e indirizzo dia rilievo al dato fattuale dell’assenza dal lavoro del dipendente per infermità certificata: ii dipendente, pertanto, durante tale periodo di comporto non potrebbe e/o dovrebbe essere sottoposto all’obbligo vaccinale“.
L’interpretazione da ultimo delineata appare, peraltro, essere quella preferibile in relazione al caso di specie, in quanto da un lato più garantista (imponendo Part. 32, comma 2, Cost. un’interpretazione, se non restrittiva, quantomeno non eccessivamente estensiva delle norme che impongono trattamenti sanitari a determinate categorie) e dall’altro più rispettosa della ratio della normativa, la quale è da ricercarsi nella tutela del personale e dell’utenza scolastica più che in quella della collettività indifferenziata.
La stessa è, peraltro, più compatibile con un’interpretazione sistematica, atteso che non vi è ragione di considerare assente ingiustificato un soggetto la cui assenza trova giustificazione in una causa differente dal mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale (nel caso di specie, la malattia) e che, d’altra parte, non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all’assolvimento del suddetto obbligo.
In altri termini, la sopra riportata interpretazione, ad avviso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, costituisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco e risponde a esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi di codesto Istituto e della popolazione scolastica, attesa l’attuale assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso