Per rispondere a numerosi quesiti sottopostici, riteniamo utile precisare le assenze riconosciute al personale supplente in materia di congedi per malattia, ferie e supplenze
In proposito, dobbiamo prima di tutto differenziare il supplente annuale (30 giugno o 31 agosto) dal supplente temporaneo
ASSENZE PER MALATTIA
DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI –
- La disciplina è contenuta nell’art. 19 del CCNL 2006/09 – comma 3 che così recita: il docente “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“
- Il successivo comma 4 precisa che, per malattia, in un anno scolastico spettano un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%.
- Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
- Nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).
- Per i docenti la trattenuta e quella della RPD (retribuzione professionale docenti) che per i precari con incarico al 30/06-31/08 corrisponde a circa 4€ nette giornaliere e poco più di € 5,5 lorde giornaliere. La RPD non viene corrisposta a chi ha un incarico di supplenza breve
E’ bene sapere che le malattie retribuite o parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio, fanno quindi maturare il punteggio spettante per le graduatorie GPS.
DOCENTI CON SUPPLENZA BREVE O TEMPORANEA
Anche in questo caso trova applicazione quanto stabilito dall’art.19 c. 10 del CCNL. In tale casistica i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia ad anno scolastico, retribuiti al 50%.
Anche in questo caso le malattie parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio e sono utili al raggiungimento del punteggio per le graduatorie GPS.
Per quanto attiene alle visite specialistiche occorre tener presente che il tutto è disciplinato dal D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011
PERMESSO PER VISITE SPECIALISTICHE
Nell’ “assenza per visita specialistica” rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici.
Il Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 stabilisce che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La norma introduce una novità: se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.
Per giustificare l’assenza sarà sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
Nel caso di visita specialistica effettuata dal medico di base in qualità di specialista, l’attestazione dovrà recare nell’intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.
Il CCNL comparto Scuola non regolamenta in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:
- Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;
- Chiedere un giorno di permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- Chiedere un permesso breve (art. 16);
Il personale (docente/ATA) assunto a tempo indeterminato potrà fruire dei 3 giorni retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali” (art.15/2) da motivare anche con autocertificazione (i permessi sono attribuiti e non concessi) oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore l’anno (36 se ATA) di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).
Il personale assunto a tempo determinato potrà fruire di 6 giorni non retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali” (art.19/7) da motivare anche con autocertificazione (i permessi sono attribuiti e non concessi) oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore l’anno (36 se ATA) di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).
Il personale a tempo indeterminato e determinato (solo docente) potrà altresì fruire dei 6 giorni di ferie che possono essere concessi durante il periodo del normale svolgimento delle lezioni, con la precisazione che chi chiede ferie deve per quella giornata essere sostituito da un collega a titolo gratuito (la sostituzione del personale che chiede ferie durante il periodo delle lezioni non può avere oneri per l’amministrazione).
Il personale a tempo indeterminato (solo docente), però, se utilizza questi 6 giorni di ferie come “permessi per motivi familiari/personali” di cui all’art. 15/2 sopra citato non ha l’obbligo di trovarsi il sostituto: in questo caso terminati i 3 giorni di cui all’art.15/2, il dipendente potrà fruire di ulteriori 6 giorni per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei 3 giorni precedentemente fruiti (tali giorni saranno quindi attribuiti e giustificati anche con autocertificazione). Ovviamente tali ulteriori 6 giorni saranno comunque computati come ferie e quindi sottratti ai complessivi giorni di ferie spettanti per quell’anno
scolastico.
Il Dirigente non ha possibilità di stabilire la durata della visita e tanto meno valutare l’impatto emotivo che certe visite comportano e la conseguente disponibilità a riprendere immediatamente il lavoro, spetta solo al dipendente decidere che tipo di permesso utilizzare.
In questi termini si esprime la circolare della Funzione Pubblica n. 8/2008 che al punto 1.2 afferma che “il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)”.
Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina.
Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del d. l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2. (è escluso il caso in cui la visita sia effettuata in regime di day hospital).
Ciò vuol dire che anche se l’assenza per malattia non riguarda un’infermità in atto ma viene fruita per un esame o visita specialistica, debba essere considerata come “malattia” a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di comporto. Questo perché la norma contrattuale non fa alcuna differenza tra le assenze dovute al verificarsi di un episodio morboso e quelle effettuate per visite mediche specialistiche, neanche
sotto il profilo del computo delle stesse ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto.
L’assenza non è invece soggetta a visita fiscale.
Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
FERIE E PERMESSI
I docenti assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto a usufruire delle ferie, dei permessi secondo quando stabilito dal CCNL del comparto scuola
Ferie personale docente
Le ferie del personale docente sono regolate dall’art. 19 del CCNL/scuola e sono proporzionali al servizio prestato considerando una proporzionalità pari a 2 giorni e mezzo circa per ogni mese di servizio. I Suddetti giorni di ferie possono essere usufruiti esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (cfr. art. 13 CCNL) a condizioni che, il personale che se ne avvale possa essere sostituito con altro personale in servizio nella stessa sede e alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Se durante il rapporto d’impiego, il docente, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Permessi brevi
La fruizione dei permessi brevi per i docenti con contratto a tempo determinato, regolato dall’art. 16 del CCNL di settore, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino a un massimo di due ore. Le suddette ore di permesso devono essere recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione prioritariamente con supplenze o con interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Permessi per concorsi ed esami
Al personale docente con contratto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Permessi per lutto
I docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto a tre giorni di permessoretribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.