In questi giorni le scuole stanno pubblicando (a dire il vero, alcune scuole le hanno pubblicato anche prima del termine di scadenza delle domanda di trasferimento – 21 marzo – dimenticando che i titoli valutabili sono quelli posseduti a tale data e che le graduatorie devono essere pubblicate nei 15 giorni successivi) le graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà.
Ci vengono a tal fine segnalati casi di docenti esclusi dalla graduatoria in quanto beneficiari di assistenza a soggetti con disabilità con grado di parentela di suocera/o.
Orbene, ci teniamo a sottolineare che i casi di esclusione dalla graduatoria sono dettagliatemente indicati nell’art.13 del CCNI sulla mobilità.
In tale articolo è esplicitamente indicato che i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) dello stesso art.13, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Si tratta delle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Precisiamo, anche, che nel caso di assistenza al figlio (anche adottivo) con grave disabilità, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza al medesimo (figlio) perché totalmente inabili, la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, viene riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in grado di prestare assistenza, ovvero a chi esercita la tutela legale, in seguito ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente.
L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i beneficiari della precedenza indicata nel punto IV si applica solo se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile
Tale diritto, quindi, vale se l’assistenza viene prestata ad uno dei seguenti familiari:
- coniuge
- figlio
- genitori
- fratelli e sorelle nel caso si assenza di genitori ovvero gli stessi sono disabili ed impossibilitati a prestare assistenza ovvero sia stata assegnata al docente richiedente la tutela legale
Sempre per quanto riguarda l’assistenza al familiare disabile, parente affine o affidatario, con disabilità grave ai sensi dell’art.3 della legge 104/92, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale e non già, quindi, per le operazioni di trasferimento o graduatorie interne.
Sembra opportuno anche precisare che l’esclusione dalla graduatoria non spetta:
- se si è titolari una provincia diversa da quella in cui è ubicato il comune di domicilio dell’assistito;
- se si è titolari in comune diverso (stessa provincia) da quello ove è ubicato il domicilio dell’assistito e non è stata presentata domanda di mobilità volontaria per il predetto comune di domicilio;
- per i docenti che assistono il genitore, qualora la certificazione di grave disabilità sia rivedibile.
Da ultimo, ma certamente non meno importante, è doveroso segnalare che i docenti, che usufruiscono della precedenza di cui al punto IV, come anche quelli di cui ai punti III e VII, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità sono tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto (ciò qualora perdano la precedenza entro i predetti 10 giorni).
Nel caso suddetto, il dirigente scolastico riformula la suddetta graduatoria e notifica agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.