Ci viene riferito che molte scuole nutrono perplessità in ordine alla possibilità di produrre domanda di part-time da parte del personale immesso in ruolo ovvero con incarico a tempo determinato annuale dal corrente anno scolastico.
Invero, occorre precisare che laddove seppure la O.M. n. 55 del 13/02/1998 precisa che la domanda deve essere prodotta entro il 15 marzo 2022, è consentito produrre domanda da parte del personale neo immesso in ruolo successivamente al 15 marzo.
Tali istanza sono da prendere in considerazione sempre che l’aliquota del 25% dell’organico non sia stato già superato con le istanze già prodotte entro la data del 15 marzo 2022.
Va anche detto che i Dirigenti Scolastici cui viene prodotta domanda dal personale che, per esempio, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria, o per il quale sia intervenuta una variazione del proprio stato giuridico successiva sempre al 15 marzo, sono obbligati ad esaminare eventuale istanza tardiva prodotta, esprimere nel caso il proprio parere, e trasmetterla all’Ufficio Scolastico Provinciale essendo vietato un rifiuto (come abbiamo appreso) di acquisizione addirittura della domanda.
Tali dirigenti, evidentemente, ignorano che la P.A. è tenuta sempre a ricevere e protoccollare istanze o note di qualsiasi tipo pervenute dai propri dipendenti essendo impedito una qualsivoglia valutazione preventiva della domanda senza averla acquisita.
A maggior ragione, laddove si tratti, come nei casi che stiamo esaminando, di decisione di ufficio diverso dalla scuola cui è preposto lo stesso D.S., egli è tenuto ad acquisire al protocollo, esprimere, come detto, il proprio parere (motivato ovviamente ed attinente all’organizzazione scolastica cui p preposto) e trasmettere all’UST competente l’istanza.