L’INPS con una nota del 13 agosto 2018, che si riporta integralmente, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi.
Come già comunicato su questo sito, in data 15 novembre 2017, l’INPS con la circolare n. 169 del 15/11/ 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Casse della Gestione dei dipendenti pubblici.
In considerazione delle complessità della materia trattata, con la citata circolare, è stata confermata la prescrizione quinquennale, invece, è stato prorogato al 31/12/2018 anziché al 31/12/2017 (come indicato in precedenza con circolare INPS n. 94 del 31/05/2017), il termine per la verifica dell’estratto conto INPS/INPDAP e la eventuale richiesta di sistemazione della posizione assicurativa (RVPA) da parte dei dipendenti pubblici.
Il comunicato del 13 agosto chiarisce che i dipendenti pubblici “possono stare tranquilli”, in quanto potranno presentare richiesta di variazione/sistemazione della posizione assicurativa anche dopo il 31/12/2018. Cambiano, invece, gli adempimenti/obblighi per il datore di lavoro pubblico (per la CTPS è lo Stato), che dal 1° gennaio 2019 dovrà sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.
Ad oggi, moltissime posizioni assicurative di dipendenti pubblici ed in particolare del personale della scuola, sono incongruenti, incomplete o assenti (vedi il servizio non di ruolo dal 1988 in poi oppure il servizio prestato con incarico annuale o a tempo indeterminato con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro- anche questi periodi sono soggetti a prescrizione?)
Inoltre, quante richieste di variazione e/o sistemazione contributiva (RVPA), tra l’altro con svariate complessità tecniche, sono state prese in esame dall’INPS?
Per la CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali, l’aggiornamento della posizione assicurativa dell’insegnante, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o in mancanza, da parte del lavoratore.
COMUNICATO INPS
Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019. Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.
Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).
Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
SI RAMMENTA CHE PRESSO LA NOSTRA SEDE E’ POSSIBILE OTTENERE L’ASSISTENZA NECESSARIA PER LA VERIFICA E LA RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (RVPA). IL SETTORE E’ CURATO DALLA SIG.RA FRASCELLA CARMELA, GIA’ RESPONSABILE DELL’UFFICIO PENSIONI DELL’EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FOGGIA, CON PRENOTAZIONE PER LE GIORNATE DI MERCOLEDI’ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30 E VENERDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12,30.