PRESENTAZIONE DOMANDA SUPPLENZA ANNUALE “150 PREFERENZE” : DIRITTO DI PRECEDENZA LEGGE 104 – MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZA –

In occasione della presentazione della domanda per il conferimento delle supplenze annuali e l’espressione delle preferenze, domanda da presentare dal 17 luglio al 31 luglio, molti docenti sono interessati alla presentazione dei titoli di precedenza nel conferimento delle nomine. 

Si tratta di quegli aspiranti beneficiari della legge n. 104/1992, cui, nel caso fossero individuati quali aventi titolo alla nomina, hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede, fermo restando che il diritto alla precedenza non può incidere su nomine aventi maggiore durata (31 agosto rispetto al 30 giugno) 

Tale precedenza spetta ai docenti che beneficiano : 

  1. dell’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
  3. dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili);
  4. dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore,figli, etc.).

E’ bene precisare che non sarà possibile, al momento della presentazione della domanda per la scelta delle sedi, la produzione della invalidità civile, perchè tale diritto attiene alla riserva dei posti ovvero alla preferenza a parità di punti nella graduatoria e andava presentata nella domanda  di inserimento/aggiornamento delle GPS oppure in quelle per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia della GPS posto comune e sostegno. 

Diverso il discorso, quindi, per ottenere i benefici di cui alla legge 104/92 che va dichiarata e documentata  nell’istanza per l’assegnazione delle supplenze, quindi quando si scelgono le 150 preferenze. 

Laddove il sistema informativo del Ministero nella struttura per la pressentazione dei titoli di cui alla legge 104, fosse confermato come quello elaborato per l’.a.s.2022/2023, avremmo la seguente situazione:

  • Si apre una schermata in cui sono presenti quattro campi, da compilare a seconda della precedenza di cui si usufruisce. I campi sono in ordine di priorità 
  • il primo campo va spuntato dagli aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950, aspiranti di cui all’art. 21 della legge 104/92; oltre a spuntare il campo, vanno indicati il comune di residenza (in fondo alla schermata) e gli estremi della certificazione 104/92:
  • il secondo campo va spuntato dagli aspiranti con grave disabilità di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92; oltre a spuntare il campo, vanno indicati il comune di residenza (in fondo alla schermata) e gli estremi della certificazione 104/92:
  • il terzo campo va spuntato  dagli aspiranti che assistono il figlio con grave disabilità (oppure dal fratello/sorella in caso di scomparsa ovvero totale inabilità dei genitori oppure da chi esercita la tutela legale); oltre a spuntare il campo, si devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero domicilio dell’assistito, estremi della certificazione 104/92; in caso di assistenza al figlio, si deve inoltre spuntare la dichiarazione che l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti di cura
  • In caso di assistenza a fratello/sorella con grave disabilità, oltre alla suddetta dichiarazione di non ricovero a tempo pieno presso istituti di cura, si devono spuntare anche le dichiarazioni relative al fatto che i genitori siano scomparsi ovvero totalmente inabili
  • In caso di tutela legale, oltre alla dichiarazione di non ricovero a tempo pieno presso istituti di cura, si deve spuntare anche la dichiarazione che si allega alla domanda il provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la tutela legale:
  • il quarto campo va spuntato dagli aspiranti che assistono il coniuge o il genitore con grave disabilità; oltre a spuntare il campo, si devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero domicilio dell’assistito, gli estremi della certificazione 104/92; in caso di assistenza al coniuge si devono spuntare le dichiarazioni relative al fatto che l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti di cura 

In caso di assistenza al genitore, oltre alle dichiarazioni relative al fatto che l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti di cura va spuntata la dichiarazione relativa al fatto che il coniuge del disabile è impossibilitato a prestare assistenza per le seguenti condizioni oggettive (deve essere documentata con certificazione medica l’impossibilità dell’assistenza da parte del coniuge, di cui andranno specificate le generalità, in caso di impossibilità per motivi di salute): INDICARE LE PREDETTE CONDIZIONI CHE RENDONO IMPOSSIBILE L’ASSISTENZA. 

Tutti i soggetti beneficiari di una delle suddette priorità devono allegare all’istanza la documentazione (certificazioni e documentazioni) attestante le condizioni che permettono di fruire della precedenza. L’aspirante può allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o, se necessario, può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari. Il file o la cartella compressa (già predisposti sul proprio PC) si allegano cliccando su “Scegli file” (in fondo alla pagina)

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