PREVENZIONE COVID E SCUOLA: IL SUPPLENTE NOMINATO DOPO DEL 15 DICEMBRE DEVE ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI VACCINALI

A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza.  La nota ministeriale prot. 1889/2021 specifica: “Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal  decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. […]

Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro. “

Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2021 il conferimento delle supplenze potrà avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti che abbiano già adempiuto all’obbligo vaccinale. Non sarà invece più sufficiente possedere\esibire il green pass base (derivante anche da tampone).