É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.228 del 29-09-2023), il decreto legge 132 del 29 settembre 2023, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.
- Proroga al 31 dicembre (invece del 30 settembre) del termine entro cui i lavoratori cosiddetti “superfragili” possono essere adibiti a forme di lavoro agile.
- Lo stanziamento di 55,6 milioni di euro per assicurare il tempestivo pagamento dei supplenti brevi.
LAVORO AGILE
L’art. 8 del Decreto Legge infatti sostituisce le parole: «30 settembre 2023» con «31 dicembre 2023». Viene inoltre specificato che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa
La legge 197/2022 ha infatti previsto che:
i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove piu’ favorevoli.
Il Decreto del Minitero della Salute 4 febbraio 2022 ha individuato e patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.
SUPPLENZE BREVI
L’art. 10 comma 2 del Decreto Legge dispone che fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.