In un nostro precedente notiziario–clicca qui-avevamo posto in rilievo come l’USR Veneto aveva già dato disposizioni alle scuole per prorogare, eventualmente, i contratti di supplenza stipulati con il personale ata anche oltre la durata stessa del contratto.
Avevamo anche sollecitato il Ministero ad attivarsi sull’intero territorio nazionale mediante specifica nota, atteso che non tutti gli UUSSRR, vedi Puglia, avevano mostrato analoga tempestività nel farsi partecipi di tale esigenza
Ora, anche il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 21550 del 6 giugno 2022 ha emanato istruzioni in ordine alla possibilità di prorogare le supplenze temporanee del personale ATA, dopo il termine delle lezioni.
Nella nota si richiamano le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite dalla Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556, reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
Riteniamo che i Dirigenti Scolastici, sentiti nel merito i DSGA, possano al verificarsi delle condizioni contenute nella nota, disporre la prosecuzione del contratto dei supplenti ata. Infatti, è fortemente lesiva e deresponsabilizzante rispetto al ruolo rivestito dal Dirigente Scolastico (e l’autonomia scolastica) condizionare la possibilità di proroga all’autorizzazione da parte dell’USR. Ancora più perplessi siamo rispetto al fatto che gli UUSSR debbano aspettare la nota ministeriale per invitare i DS a valutare le condizioni per prorogare i contratti ata. Insomma, questi Uffici Periferici, retti da un Direttore Generale, devono sempre aspettare che il Ministero solleciti e/o ricordi la normativa per attivarsi? A questo punto che ci stanno a fare questi (non tutti ovviamente valga ad esempio il Veneto) D.G. e i loro apparati dirigenziali ? La domanda sorge, come direbbe qualcuno, spontanea e la cui risposta si perde nella notte dei tempi e del sistema burocratico verticistico che stenta (anzi non cessa) ad essere eluso
Ci chiediamo, e chiediamo al Ministero, come mai si attiva tale autorizzazione ? Come mai non si ritengono i D.S. capaci di valutare le condizioni per prorogare la supplenza ? Come mai si pensa di entrare nel merito dell’autonomia scolastica e come mai, ancora, si ritiene che l’USR possa valutare, a distanza, le necessità delle scuole per prorogare la supplenza.
E’ evidente che il Ministero è rimasto al 1999 quando le scuole per effettuare un “viaggio di istruzione” dovevano chiedere l’autorizzazione al Ministero e raccomandarsi per ottenerla.
nota-21550-del-6-giugno-2022-contratti-di-supplenza-personale-ata-proroghe