SULLA QUESTIONE DELLE SUPPLENZE E DELLE RELATIVE PROROGHE, DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. DEL 17 MARZO, SI E’ APERTA UNA VERA E PROPRIA “QUERELLE” DOBBIAMO DIRE, PURTROPPO, ANCHE PER ALCUNE INTERPRETAZIONI ASTRUSE DA PARTE DI TALUNE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.
IL MIUR, con la Nota qui allegata, ha ampiamente illustrato la portata e i limiti dell’applicazione dell’art.121 del D.L. del 17 marzo 2020, per cui ci risultano veramente strane le titubanze e i dubbi che il Dirigenti Scolastici ancora hanno e che impediscono di prorogare le supplenze e di assicurare il rispetto della legge e del servizio scolastico. Appare evidente che, laddove ci trovassimo di fronte a tali situazioni, gli interessati oltre che produrre ricorso al giudice ordinario con ristoro a carico dei dirigenti inadempienti, e non certo della scuola, potrebbero agire anche in sede giudiziaria per violazione di legge e, nei casi previsti, per interruzione di pubblico servizio.
Ciò posto, riteniamo utile che le scuole dedichino una attento esame alla nota che qui è allegata che sicuramente chiarisce i dubbi ed indica le modalità e le condizioni per disporre le proroghe delle supplenze.