PROROGATO AL 31 MARZO 2022 LO SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI

L’Assemblea del Senato ha approvato l’Atto Senato 2488, che converte in legge il DL 221/2021, sulla base del testo licenziato in Commissione Affari Costituzionali che il giorno prima aveva dato il via libera ad alcuni emendamenti presentati dai Senatori Augussori Lega), Catalfo (M5S), Malan (FdI) e De Petris (LeU), poi riformulati e unificati, che prorogano al 31 marzo 2022 il ricorso al lavoro agile per i lavoratori fragili e, con retroattività dal 1 gennaio 2022, il periodo di equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che, per mansione assegnata, non possono ricorrere allo smart working.

Inoltre è stata rinviata al 1 aprile 2022 anche l’applicazione del Decreto a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione, del Lavoro e della Salute che ridefinisce (restringendone notevolmente e ingiustificatamente la portata e i soggetti beneficiari) le malattie croniche in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

L’Atto passa ora alla Camera in seconda lettura, ma è quasi certo che il testo non subirà ulteriori modifiche in quanto il termine per la conversione del Decreto legge, pena la sua decadenza, è fissato al prossimo 24 febbraio.

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione delle citate norme, da noi sollecitate, che segnano un ulteriore successo dell’azione della FLP che in questi mesi è stata in prima linea,  per la tutela della salute e la sicurezza sui posti di lavoro.

È stato anche firmato dai Ministri della Salute Speranza, del lavoro e delle politiche sociali Orlando e per la pubblica amministrazione Brunetta il decreto 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35 dell’11/02/2022, si riferisce ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento interministeriale individua le suddette patologie indipendentemente dallo stato vaccinale e anche in caso di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’esistenza delle patologie in questione deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

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